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mercoledì 29 aprile 2020

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 "PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"; "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria".

Presidente: A. Spirito
Relatore: A. Giusti




"PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.