Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non-sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. solo quando tali presupposti sussistono.
ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DARE ATTO DELLA NON-SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE.