Sentenza n. 5685 del 02/03/2020
Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione.
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE DI OPERA PUBBLICA – ART. 118, COMMA 3, DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - CREDITO DEL SUBAPPALTATORE - PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.