Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei giudici civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.S.G.U. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.
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