Sentenza n. 8094 del 23/04/2020
Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".
AGEVOLAZIONE EX ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 388 DEL 2000 - MANCATA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'IMMOBILE NEI TERMINI DI LEGGE - PERDITA DEL BENEFICIO - LIMITI - FORZA MAGGIORE.