Sentenza n. 8432 del 30/04/2020
In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ORDINANZA PRESIDENZIALE - RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.