In tema di composizione della Sezione disciplinare del CSM, nell'ipotesi in cui, per effetto di astensioni e dimissioni di consiglieri appartenenti alla categoria dei magistrati requirenti, il collegio non possa essere integrato da un supplente avente pari funzioni e sia necessario procedere a nuove elezioni con i relativi tempi tecnici ed il conseguente blocco dell'attività disciplinare cui il Consiglio è tenuto ex art. 105 Cost., deve darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 della l. n. 195 del 1958, intendendo estensivamente il concetto di "supplente corrispondente", in modo da salvaguardare l'indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore. Ne consegue che, in tale situazione, legittimamente il CSM può procedere, come avvenuto nella specie, alla sostituzione di un componente requirente che sia stato ricusato con un componente giudicante, atteso che l'unico limite va ravvisato nel fatto che la sostituzione non può avvenire con un componente laico se il ricusato è un togato, o viceversa, perché la Costituzione impone una determinata proporzione tra laici e togati e tale equilibrio non può essere alterato.
Sentenza n. 741 del 15/01/2020
COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - SUPPLENTE DI UN MEMBRO TOGATO – APPARTENENZA ALLA STESSA CATEGORIA DEL COMPONENTE SOSTITUITO – IMPOSSIBILITÀ – NECESSITÀ DI ATTENDERE L'ESPLETAMENTO DI NUOVE ELEZIONI – ESCLUSIONE – SOSTITUZIONE CON SUPPLENTE APPARTENENTE A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DEL SOSTITUITO – AMMISSIBILITÀ - LIMITI