Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

domenica 27 marzo 2011

PROCEDIMENTO CIVILE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINE DI COSTITUZIONE - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO - RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE

PROCEDIMENTO CIVILE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINE DI COSTITUZIONE - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO - RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE

La terza sezione ha rimesso in discussione l’automatico dimezzamento del termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, stabilito nella pronuncia delle sezioni unite n. 19246 del 2010, evidenziando che tale soluzione determina, in via meramente interpretativa, un aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio, nell’esercizio del diritto di difesa, non previsto dalla legge, in un procedimento che vede già il convenuto opponente in una posizione di svantaggio rispetto all’attore-opposto. Inoltre per gli effetti sui procedimenti in corso che il nuovo principio di diritto determina, nell’ordinanza si ritiene necessaria una seria riflessione sul problema dell’efficacia nel tempo delle regole giurisprudenziali, specie se processuali, e per queste ragioni si sottopone la problematica alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza.

Ordinanza interlocutoria n. 6514 del 22 marzo 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Lanzillo)

Condividi

REATO – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 8 L. N. 203 DEL 1991 – CONFIGURAZIONE.

REATO – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 8 L. N. 203 DEL 1991 – CONFIGURAZIONE.

La Corte ha precisato che la circostanza attenuante di cui all’art. 8 l. n. 203 del 1991, fondandosi sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione, non può essere disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni della collaborazione.

Sentenza n. 10740 del 16 dicembre 2010 - depositata il 16 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Fidelbo)

Condividi

IMPUGNAZIONI - PUBBLICO MINISTERO - TERMINI - DECORRENZA

IMPUGNAZIONI - PUBBLICO MINISTERO - TERMINI - DECORRENZA
Il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento.

Testo Completo: Sentenza n. 11484 del 25 febbraio 2011 - depositata il 22 marzo 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore M. Cassano)


Condividi

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RICHIESTA - RIGETTO - GIUDICE INCOMPETENTE PER TERRITORIO - APPELLO - P.M. NON LEGITTIMATO PER TERRITORIO - INAMMISSIBILITA'

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RICHIESTA - RIGETTO - GIUDICE INCOMPETENTE PER TERRITORIO - APPELLO - P.M. NON LEGITTIMATO PER TERRITORIO - INAMMISSIBILITA'
E’ inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto dal pubblico ministero non legittimato territorialmente avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari, territorialmente incompetente, di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale per mancanza di esigenze cautelari, in quanto tale decisione non preclude al pubblico ministero, legittimato per territorio, la reiterazione della richiesta al giudice competente.

Testo Completo: Sentenza n. 11467 del 22 dicembre 2010 - depositata il 22 marzo 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore A. Cavallo)



Condividi

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

Testo Completo: Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)


Condividi

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO A TEMPO PARZIALE - LAVORO SUPPLEMENTARE - DIVIETO - SPECIFICHE ECCEZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO A TEMPO PARZIALE - LAVORO SUPPLEMENTARE - DIVIETO - SPECIFICHE ECCEZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE
In tema di lavoro a tempo parziale, la violazione del divieto di espletamento di lavoro supplementare - previsto dell'art. 5, quarto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - comporta per il datore di lavoro l'irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva.

Testo Completo: Sentenza n. 5714 del 10 marzo 2011

(Sezione Lavoro, Pres. F. Miani Canevari, Est. U. Berrino)


Condividi

IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE NATURA MINISTERIALE DEL REATO - POTERE DELL'AUTORITA' GIUIDIZIARIA - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA DI RIGETTO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE

IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE NATURA MINISTERIALE DEL REATO - POTERE DELL'AUTORITA' GIUIDIZIARIA - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA DI RIGETTO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE

L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell’indagato, ricorrendo l’onere di comunicazione previsto dall’art. 8 L. cost. n. 1/1989 solo nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato investito della competenza a conoscere del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’abnormità dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale dell’a.g. ordinaria e dell’onere di informare la Camera di appartenenza dell’indagato circa la decisione di qualificare come “non ministeriale” il fatto di reato oggetto del procedimento, osservando che il competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso nelle sue prerogative, può comunque attivarsi autonomamente, richiedendo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per poi ricorrere allo strumento del conflitto di attribuzione).

Sentenza n. 10130 del 3 marzo 2011 - depositata l' 11 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

Condividi

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITA’ – LIMITI MINIMI – QUANTIFICAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITA’ – LIMITI MINIMI – QUANTIFICAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Quarta sezione della Corte di cassazione, ponendosi consapevolmente in contrasto con l’orientamento della Sesta sezione (ribadito di recente dalla sentenza n. 9029 del 2011), ha ritenuto che non sia consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità), precisando che la fattispecie non viola comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa essere configurata detta aggravante, ai parametri già indicati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17 del 2000, e cioé 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili.

Testo Completo: Sentenza n. 9927 del 1° febbraio 2011 - depositata l'11 marzo 2011

(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Brusco)


Condividi

REATO – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - SEVIZIE O CRUDELTA' VERSO LE PERSONE - ESTENSIBILITA' AL CONCORRENTE "ANOMALO" - ESCLUSIONE

REATO – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - SEVIZIE O CRUDELTA' VERSO LE PERSONE - ESTENSIBILITA' AL CONCORRENTE "ANOMALO" - ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la circostanza aggaravante prevista dall’art. 61, comma primo, n. 4, cod. pen. (l’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone) non è estensibile al concorrente nel caso di concorso “anomalo” ex art. 116 cod. pen.

Sentenza n. 9883 del 3 dicembre 2010 - depositata l'11 marzo 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)

Condividi

PREVIDENZA - TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL TERMINE - (IN)CONFIGURABILITA'

PREVIDENZA - TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL TERMINE - (IN)CONFIGURABILITA'
Con l'ordinanza interlocutoria è stata rimessa alle sezioni unite la questione relativa alla computabilità nel termine prescrizionale del periodo di tempo relativo al procedimento amministrativo in materia di prestazioni previdenziali ovvero alla applicabilità della previsione sospensiva di cui all'art. 97 del rdl n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 5894 dell'11 marzo 2011

(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore R. Arienzo)


Condividi

ALIMENTI E BEVANDE – LEGISLAZIONE SPECIALE - ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI ATTUATIVI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE

ALIMENTI E BEVANDE – LEGISLAZIONE SPECIALE - ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI ATTUATIVI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, anche seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega conferita con la L. 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa, non si è verificato alcun effetto abrogativo della legge in materia di alimenti (L. n. 283 del 1962).

Sentenza n. 9276 del 19 gennaio 2011 - depositata il 9 marzo 2011

(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore R. Grillo)

Condividi

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – CALUNNIA – SOLLECITAZIONE ALL’MMONIMENTO EX ART. 8 L. N. 38 DEL 2009 – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – CALUNNIA – SOLLECITAZIONE ALL’MMONIMENTO EX ART. 8 L. N. 38 DEL 2009 – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE

La Corte ha precisato che non è astrattamente configurabile il delitto di calunnia in relazione all’accusa di atti persecutori contenuta nell’atto di sollecitazione della procedura di ammonimento di cui all’art. 8 della l. 23 aprile 2009, n. 38, atteso che l’autorità di polizia che lo riceve non ha alcun obbligo di trasmetterlo a quella giudiziaria.

Sentenza n. 10221 del 24 febbraio 2011 - depositata il 14 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente T. Garribba, Relatore A. Petruzzellis)

Condividi

mercoledì 9 marzo 2011

PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDICE DI PACE - MANDATO SCADUTO - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MORE DELLA CONFERMA - NULLITA' INSANABILE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA

PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDICE DI PACE - MANDATO SCADUTO - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MORE DELLA CONFERMA - NULLITA' INSANABILE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA

Il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma ma prima della nuova immissione in possesso per l’espletamento del successivo incarico, pone in essere un’attività giurisdizionale in carenza di “potestas judicandi” che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente.

Sentenza n. 4410 del 23 febbraio 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Carrato)

Condividi

STUPEFACENTI – USO DI GRUPPO – MANDATO ALL’ACQUISTO COLLETTIVO AD UNO DEGLI ASSUNTORI – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 49 DEL 2006 – RILEVANZA PENALE DEL FATTO – SUSSISTENZA

STUPEFACENTI – USO DI GRUPPO – MANDATO ALL’ACQUISTO COLLETTIVO AD UNO DEGLI ASSUNTORI – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 49 DEL 2006 – RILEVANZA PENALE DEL FATTO – SUSSISTENZA

La Corte, in contrasto con quanto affermato in una precedente occasione con la sentenza n. 23574 del 2009, ha precisato che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49.

Sentenza n. 8366 del 26 gennaio 2011 - depositata il 2 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L.Lanza)

Condividi

GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA – AZIONE ANTIDISCRIMINAZIONE - PROVVEDIMENTO RITORSIVO DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA – AZIONE ANTIDISCRIMINAZIONE - PROVVEDIMENTO RITORSIVO DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998.

Ordinanza n. 3670 del 15 febbraio 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Piccialli)

Condividi

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui integra il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la condotta di indebita percezione dell’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere per mezzo di un’autocertificazione circa le condizioni di reddito, e ciò per l’assenza dell’elemento dell’induzione in errore della pubblica amministrazione.

Sentenza n. 7537 del 16 dicembre 2010 - depositata il 25 febbraio 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Estensore A. Fiale)

Condividi

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – RIESAME – GIUDIZIO DI RINVIO – NUOVA DOMANDA CAUTELARE PER IL MEDESIMO FATTO – PRECLUSIONE – CONDIZIONI

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – RIESAME – GIUDIZIO DI RINVIO – NUOVA DOMANDA CAUTELARE PER IL MEDESIMO FATTO – PRECLUSIONE – CONDIZIONI
Le Sezione Unite hanno affermato che qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi” - preesistenti o sopravvenuti - può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, precisando altresì che la scelta così operata gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare.

Testo Completo: Sentenza n. 7931 del 16 dicembre 2010 - depositata il 1° marzo 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Teresi, Estensore A. Cortese)


Condividi

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - PRODOTTI INDUSTRIALI QUALIFICABILI COME "OGGETTI DI DESIGN" - REATO - CONFIGURABILITA'

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - PRODOTTI INDUSTRIALI QUALIFICABILI COME "OGGETTI DI DESIGN" - REATO - CONFIGURABILITA'
Con la decisione in esame la Corte ha innovativamente affermato che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design".

Testo Completo: Sentenza n. 6254 del 2 febbraio 2011 - depositata il 21 febbraio 2011

(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Estensore L. Ramacci)


Condividi

STUPEFACENTI – CESSIONE DI STUPEFACENTI - SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

STUPEFACENTI – CESSIONE DI STUPEFACENTI - SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Sentenza n. 6876 del 27 gennaio 2011 - depositata il 23 febbraio 2011

(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Estensore S. Gazzara)

Condividi

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - MOTIVO DI RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA PRIMO, LETT. P), DELLA L. N. 69/2005 - CRITERI - INDICAZIONE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - MOTIVO DI RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA PRIMO, LETT. P), DELLA L. N. 69/2005 - CRITERI - INDICAZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69/2005, è configurabile solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte in Italia, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e contestuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero.

Testo Completo: Sentenza n. 7580 del 25 febbraio 2011 - depositata il 28 febbraio 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Estensore C. Citterio)


Condividi

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO - DIVIETO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONE RELIGIOSA

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO - DIVIETO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONE RELIGIOSA

In tema di divieto di trattamenti discriminatori giustificati da ragioni di appartenenza ad un particolare credo ideologico e religioso ex artt. 2 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, la S.C. ha affermato che rileva unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti che - prescindendo dalla motivazione addotta, come anche dall'intenzione di chi li adotta - pongano il destinatario in una situazione di svantaggio rispetto a quanti siano estranei ai fattori di rischio vietato, e che non costituisce violazione delle norme suddette il licenziamento disciplinare per "culpa in vigilando", disposto dal datore di lavoro nei confronti di dirigente che abbia incautamente autorizzato un'associazione religiosa (di cui lo stesso faccia parte) a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi della vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti.


Sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2011

(Sezione. Lavoro, Pres. F. Roselli, Estensore R. Arienzo)

Condividi

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CONDANNA DI MINORENNE - CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI - COMPETENZA FUNZIONALE

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CONDANNA DI MINORENNE - CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI - COMPETENZA FUNZIONALE
Rientra nella competenza funzionale della sezione per i minorenni della Corte di Appello il giudizio di revisione della condanna emessa nei confronti di un imputato che era minorenne al momento della commissione del reato.

Testo Completo: Sentenza n. 1403 del 14 dicembre 2010 – depositata il 19 gennaio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)


Condividi

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO - PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI - REATI OSTATIVI - SCINDIBILITA' DEL CUMULO

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO - PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI - REATI OSTATIVI - SCINDIBILITA' DEL CUMULO

Qualora, nel corso di un affidamento terapeutico in precedenza concesso ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, sopravvenga un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, è legittimo lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi.

Sentenza n. 1405 del 14 dicembre 2010 – depositata il 19 gennaio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)

Condividi

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PLURALITA' DI ORDINANZE CUSTODIALI - PROCEDIMENTO DELLA PRIMA ORDINANZA - DEFINIZIONE CON ASSOLUZIONE - RETRODATAZIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA - ESCLUSIONE

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PLURALITA' DI ORDINANZE CUSTODIALI - PROCEDIMENTO DELLA PRIMA ORDINANZA - DEFINIZIONE CON ASSOLUZIONE - RETRODATAZIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA - ESCLUSIONE

In tema di c.d. "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura

Sentenza n. 1407 del 17 dicembre 2010 – depositata il 19 gennaio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. M. S. Caprioglio)

Condividi

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA IN CARCERE - RILEVANZA

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA IN CARCERE - RILEVANZA
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza deve tenere conto dell’attività lavorativa svolta in carcere, onde stabilire se dalla stessa – per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. – sia positivamente desumibile l’inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione del detenuto.

Testo Completo: Sentenza n. 4512 del 21 gennaio 2011 – depositata l’8 febbraio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore P. Piraccini)


Condividi

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Sez. VI ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna, e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia, in favore del condannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente radicato, per il quale sia stata attivata l’ordinaria procedura di estradizione, e non quella della consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, in ragione dell’epoca del commesso reato, antecedente alla data del 7 agosto 2002 (cio’ che esclude l’operatività del limite alla consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. r), L. n. 69/2005, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 227/2010). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania).

Testo Completo: Ordinanza n. 5580 del 26 gennaio 2011 - depositata il 14 febbraio 2011

(Sezione Sesta Penale, Relatore A. S. Agrò, Relatore A. Petruzzellis)


Condividi

RICONOSCIMENTO DI MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA INFERIORE AL MINIMO, MA PARI O SUPERIORE AL 6% - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CAPITALE - POSSIBILITA'

RICONOSCIMENTO DI MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA INFERIORE AL MINIMO, MA PARI O SUPERIORE AL 6% - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CAPITALE - POSSIBILITA'

La domanda di liquidazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni dell’integrità psico-fisica pari o superiori al 6%, conseguenti ad infortunio sul lavoro, costituendone un “minus”, è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%.

Sentenza n. 2058 del 27 gennaio 2011

(Sezione Lavoro, Presidente B. Battimiello, Relatore G. Bandini)

Condividi

PROCEDIMENTO CIVILE – RICORSO PROPOSTO NELLE FORME PENALI - ERRONEITA' - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA - ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI - RIGETTO - INAMMISSIBILITA'

PROCEDIMENTO CIVILE – RICORSO PROPOSTO NELLE FORME PENALI - ERRONEITA' - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA - ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI - RIGETTO - INAMMISSIBILITA'
Il ricorso per cassazione proposto nelle forme del rito penale, avverso un provvedimento reso sull’opposizione alla liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio nel corso di un procedimento penale, è stato ritenuto, dalla Corte di cassazione, inammissibile nonostante la parte avesse proposto istanza di rimessione in termini per potersi adeguare al mutato orientamento delle sezioni Unite intervenuto con la sentenza n. 19161 del 2009, sul rilievo che il “revirement” era di due mesi anteriore al deposito del ricorso ed era stato reso noto da un mese circa nel servizio novità del sito web della Corte di Cassazione con la pubblicazione del testo integrale della sentenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del massimario.

Testo Completo: Sentenza n. 3030 del 7 febbraio 2011

(Seconda Sezione Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Giusti)


Condividi

LAVORO - DOCENTI UNIVERSITARI A CONTRATTO - COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI ESAME IN VESTE DI ESAMINATORI - SPETTANZA - LIMITI

LAVORO - DOCENTI UNIVERSITARI A CONTRATTO - COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI ESAME IN VESTE DI ESAMINATORI - SPETTANZA - LIMITI
In tema di retribuzione del personale docente universitario, i professori a contratto sono tenuti, ai sensi dell’art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, a partecipare alle commissioni di esame in veste di esaminatori; ne consegue che, salvo diverso accordo specifico tra le parti, deve escludersi che tale attività vada retribuita separatamente rispetto a quella di insegnamento.

Testo Completo: Sentenza n. 25250 del 14 dicembre 2010

(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore F. Curcuruto)


Condividi

LAVORO – VIOLAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLE DISPOSIZIONI DATORIALI SULLA SICUREZZA INFORMATICA - GRAVITA' DELLA CONDOTTA - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

LAVORO – VIOLAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLE DISPOSIZIONI DATORIALI SULLA SICUREZZA INFORMATICA - GRAVITA' DELLA CONDOTTA - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
La S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che, nell’affermare la legittimità di una sanzione disciplinare espulsiva, ha ritenuto la gravità della condotta del lavoratore consistita nella violazione di disposizioni datoriali specifiche sulla sicurezza informatica, per aver consentito l’utilizzo a soggetto terzo della propria postazione informatica, affidatagli in via esclusiva, a sessione avviata con le proprie credenziali, e quindi con la possibilità di accedere indebitamente ad aree del tutto riservate.

Testo Completo: Sentenza n. 2056 del 27 gennaio 2011

(Sezione Lavoro, Presidente B. Battimiello, Relatore G. Bandini)


Condividi

DEMANIO – ESTENSIONE DEL CORRELATIVO REGIME DI "GOVERNANCE" PUBBLICA AI BENI COMUNQUE CARATTERIZZATI DA UN GODIMENTO COLLETTIVO

DEMANIO – ESTENSIONE DEL CORRELATIVO REGIME DI "GOVERNANCE" PUBBLICA AI BENI COMUNQUE CARATTERIZZATI DA UN GODIMENTO COLLETTIVO

Dalla applicazione diretta (“drittwirkung”) degli artt. 2, 9 e 42 Costituzione si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. (Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).

Sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore B. Spagna Musso)

Condividi

GIURISDIZIONE – RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA – DECRETO – ESECUZIONE – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – AMMISSIBILITA’.

GIURISDIZIONE – RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA – DECRETO – ESECUZIONE – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – AMMISSIBILITA’.




La C.S. ha affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana reso sul ricorso straordinario, argomentando dalle recenti riforme normative concernenti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69 ed art. 112 d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo), in quanto l’analogia del procedimento che li regola sottende un’identità di natura e di funzione, mentre il legislatore ha inteso assicurare l’effettiva tutela dei diritti anche con riguardo al ricorso straordinario.



Sentenza n. 2065 del 28 gennaio 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore U. Morcavallo)

Condividi

GIUDIZIO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - OMISSIONE DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 429, COMMA PRIMA, LETT. F), COD. PROC. PEN. - NULLITA' - RAGIONE - FATTISPECIE

GIUDIZIO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - OMISSIONE DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 429, COMMA PRIMA, LETT. F), COD. PROC. PEN. - NULLITA' - RAGIONE - FATTISPECIE
L’omissione, nel decreto di citazione a giudizio, dell’avvertimento che, non comparendo, l’imputato sarà giudicato in contumacia (art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen.), costituisce causa di nullità del decreto, trattandosi di un requisito strutturale dell’atto, diretto ad assicurare l’effettività del contraddittorio. (Fattispecie relativa ad un decreto di citazione in appello, ove era stato dato erroneo avviso della trattazione del procedimento in camera di consiglio e non in pubblica udienza).

Testo Completo: Sentenza n. 4415 del 25 gennaio 2011 - depositata il 4 febbraio 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. S. Agrò)


Condividi