PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDICE DI PACE - MANDATO SCADUTO - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MORE DELLA CONFERMA - NULLITA' INSANABILE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA
Il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma ma prima della nuova immissione in possesso per l’espletamento del successivo incarico, pone in essere un’attività giurisdizionale in carenza di “potestas judicandi” che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente.
Sentenza n. 4410 del 23 febbraio 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Carrato)
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Il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma ma prima della nuova immissione in possesso per l’espletamento del successivo incarico, pone in essere un’attività giurisdizionale in carenza di “potestas judicandi” che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente.
Sentenza n. 4410 del 23 febbraio 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Carrato)
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