ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA IN CARCERE - RILEVANZA
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza deve tenere conto dell’attività lavorativa svolta in carcere, onde stabilire se dalla stessa – per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. – sia positivamente desumibile l’inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione del detenuto.
Testo Completo: Sentenza n. 4512 del 21 gennaio 2011 – depositata l’8 febbraio 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore P. Piraccini)
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Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza deve tenere conto dell’attività lavorativa svolta in carcere, onde stabilire se dalla stessa – per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. – sia positivamente desumibile l’inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione del detenuto.
Testo Completo: Sentenza n. 4512 del 21 gennaio 2011 – depositata l’8 febbraio 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore P. Piraccini)
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