LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO - DIVIETO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONE RELIGIOSA
In tema di divieto di trattamenti discriminatori giustificati da ragioni di appartenenza ad un particolare credo ideologico e religioso ex artt. 2 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, la S.C. ha affermato che rileva unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti che - prescindendo dalla motivazione addotta, come anche dall'intenzione di chi li adotta - pongano il destinatario in una situazione di svantaggio rispetto a quanti siano estranei ai fattori di rischio vietato, e che non costituisce violazione delle norme suddette il licenziamento disciplinare per "culpa in vigilando", disposto dal datore di lavoro nei confronti di dirigente che abbia incautamente autorizzato un'associazione religiosa (di cui lo stesso faccia parte) a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi della vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti.
Sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2011
(Sezione. Lavoro, Pres. F. Roselli, Estensore R. Arienzo)
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In tema di divieto di trattamenti discriminatori giustificati da ragioni di appartenenza ad un particolare credo ideologico e religioso ex artt. 2 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, la S.C. ha affermato che rileva unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti che - prescindendo dalla motivazione addotta, come anche dall'intenzione di chi li adotta - pongano il destinatario in una situazione di svantaggio rispetto a quanti siano estranei ai fattori di rischio vietato, e che non costituisce violazione delle norme suddette il licenziamento disciplinare per "culpa in vigilando", disposto dal datore di lavoro nei confronti di dirigente che abbia incautamente autorizzato un'associazione religiosa (di cui lo stesso faccia parte) a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi della vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti.
Sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2011
(Sezione. Lavoro, Pres. F. Roselli, Estensore R. Arienzo)
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