RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - MOTIVO DI RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA PRIMO, LETT. P), DELLA L. N. 69/2005 - CRITERI - INDICAZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69/2005, è configurabile solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte in Italia, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e contestuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero.
Testo Completo: Sentenza n. 7580 del 25 febbraio 2011 - depositata il 28 febbraio 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Estensore C. Citterio)
Condividi
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69/2005, è configurabile solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte in Italia, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e contestuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero.
Testo Completo: Sentenza n. 7580 del 25 febbraio 2011 - depositata il 28 febbraio 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Estensore C. Citterio)
Condividi