IMPUGNAZIONI - PUBBLICO MINISTERO - TERMINI - DECORRENZA
Il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento.
Testo Completo: Sentenza n. 11484 del 25 febbraio 2011 - depositata il 22 marzo 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore M. Cassano)
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Il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento.
Testo Completo: Sentenza n. 11484 del 25 febbraio 2011 - depositata il 22 marzo 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. S. Di Tomassi, Relatore M. Cassano)
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