STUPEFACENTI – USO DI GRUPPO – MANDATO ALL’ACQUISTO COLLETTIVO AD UNO DEGLI ASSUNTORI – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 49 DEL 2006 – RILEVANZA PENALE DEL FATTO – SUSSISTENZA
La Corte, in contrasto con quanto affermato in una precedente occasione con la sentenza n. 23574 del 2009, ha precisato che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49.
Sentenza n. 8366 del 26 gennaio 2011 - depositata il 2 marzo 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L.Lanza)
Condividi
La Corte, in contrasto con quanto affermato in una precedente occasione con la sentenza n. 23574 del 2009, ha precisato che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49.
Sentenza n. 8366 del 26 gennaio 2011 - depositata il 2 marzo 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L.Lanza)
Condividi