REATO – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 8 L. N. 203 DEL 1991 – CONFIGURAZIONE.
La Corte ha precisato che la circostanza attenuante di cui all’art. 8 l. n. 203 del 1991, fondandosi sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione, non può essere disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni della collaborazione.
Sentenza n. 10740 del 16 dicembre 2010 - depositata il 16 marzo 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Fidelbo)
Condividi
La Corte ha precisato che la circostanza attenuante di cui all’art. 8 l. n. 203 del 1991, fondandosi sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione, non può essere disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni della collaborazione.
Sentenza n. 10740 del 16 dicembre 2010 - depositata il 16 marzo 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Fidelbo)
Condividi