PROCEDIMENTO CIVILE – RICORSO PROPOSTO NELLE FORME PENALI - ERRONEITA' - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA - ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI - RIGETTO - INAMMISSIBILITA'
Il ricorso per cassazione proposto nelle forme del rito penale, avverso un provvedimento reso sull’opposizione alla liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio nel corso di un procedimento penale, è stato ritenuto, dalla Corte di cassazione, inammissibile nonostante la parte avesse proposto istanza di rimessione in termini per potersi adeguare al mutato orientamento delle sezioni Unite intervenuto con la sentenza n. 19161 del 2009, sul rilievo che il “revirement” era di due mesi anteriore al deposito del ricorso ed era stato reso noto da un mese circa nel servizio novità del sito web della Corte di Cassazione con la pubblicazione del testo integrale della sentenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del massimario.
Testo Completo: Sentenza n. 3030 del 7 febbraio 2011
(Seconda Sezione Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Giusti)
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Il ricorso per cassazione proposto nelle forme del rito penale, avverso un provvedimento reso sull’opposizione alla liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio nel corso di un procedimento penale, è stato ritenuto, dalla Corte di cassazione, inammissibile nonostante la parte avesse proposto istanza di rimessione in termini per potersi adeguare al mutato orientamento delle sezioni Unite intervenuto con la sentenza n. 19161 del 2009, sul rilievo che il “revirement” era di due mesi anteriore al deposito del ricorso ed era stato reso noto da un mese circa nel servizio novità del sito web della Corte di Cassazione con la pubblicazione del testo integrale della sentenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del massimario.
Testo Completo: Sentenza n. 3030 del 7 febbraio 2011
(Seconda Sezione Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Giusti)
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