Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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venerdì 29 maggio 2020

Sentenza n. 10219 del 28/05/2020 Personale assunto a tempo determinato - Diritto alla progressione stipendiale - Termine e decorrenza della prescrizione.

Sentenza n. 10219 del 28/05/2020 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Presidente: G. Napoletano

Relatore: A. Torrice

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Personale assunto a tempo determinato - Diritto alla progressione stipendiale - Termine e decorrenza della prescrizione.

giovedì 28 maggio 2020

Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 - PROTEZIONE INTERNAZIONALE - DOVERE DEL GIUDICE DI COOPERAZIONE ISTRUTTORIA - SUSSISTENZA - CIRCOSTANZE IDONEE AD ESCLUDERE TALE DOVERE.

Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 

Nel giudizio di merito avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale il dovere officioso di cooperazione istruttoria non può essere escluso dal giudizio di non credibilità soggettiva relativo alle dichiarazioni del ricorrente, trattandosi di un accertamento sull’attuale condizione del paese di origine che deve precedere e non seguire la valutazione della prova, salvo che la difesa dell’istante non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione o abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione.

Presidente: A. Spirito

Relatore: G. Travaglino

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - DOVERE DEL GIUDICE DI COOPERAZIONE ISTRUTTORIA - SUSSISTENZA - CIRCOSTANZE IDONEE AD ESCLUDERE TALE DOVERE.

mercoledì 27 maggio 2020

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 - SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 -

Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».


Presidente: G. Mammone

Relatore: G. Mercolino


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SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 Omessa comunicazione al padre naturale, da parte della madre, del concepimento di un figlio - Responsabilità civile - Sussistenza - Natura - Situazione giuridica lesa – Individuazione - Fattispecie.

Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 

L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l’aspirazione alla genitorialità).

Presidente: U. Armano

Relatore: S. Olivieri

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Omessa comunicazione al padre naturale, da parte della madre, del concepimento di un figlio - Responsabilità civile - Sussistenza - Natura - Situazione giuridica lesa – Individuazione - Fattispecie.

martedì 26 maggio 2020

Ordinanza n. 1989 del 29/01/2020 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - RICHIESTA DEL DIFENSORE DI DISTRAZIONE DELLE SPESE IN PROPRIO FAVORE EX ART. 93 COD. PROC. CIV. - RINUNCIA IMPLICITA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza n. 1989 del 29/01/2020 - 

La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima, di particolare importanza, concernente la compatibilità o meno tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la richiesta del difensore di distrazione, in proprio favore, delle spese legali ex art. 93 c.p.c.

Presidente: A. Scalisi

Relatore: C. Besso Marcheis

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - RICHIESTA DEL DIFENSORE DI DISTRAZIONE DELLE SPESE IN PROPRIO FAVORE EX ART. 93 COD. PROC. CIV. - RINUNCIA IMPLICITA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

sabato 16 maggio 2020

Sentenza n. 14722 /2020 CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITÀ – INDIVIDUAZIONE - RIFORMA OPERATA DAL D.L. N. 36 DEL 2014 – CRITERI FISSATI DA SEZIONI UNITE N. 36258 DEL 24 MAGGIO 2012, BIONDI - PERSISTENTE VALIDITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 14722 ud. 30/01/2020 - deposito del 12/05/2020

Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo.

Presidente: D. Carcano

Relatore: G. Fumu

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CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITÀ – INDIVIDUAZIONE - RIFORMA OPERATA DAL D.L. N. 36 DEL 2014 – CRITERI FISSATI DA SEZIONI UNITE N. 36258 DEL 24 MAGGIO 2012, BIONDI - PERSISTENTE VALIDITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 7 668del 03/04/2020 MINORE NATO IN ITALIA - “RETTIFICAZIONE” DELL’ATTO DI NASCITA - INDICAZIONE DI DUE DONNE QUALI GENITORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 7 668 del 03/04/2020 

Deve essere respinta la domanda di " rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso.


Presidente: M.C. Giancola

Relatore: A.P. Lamorgese


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MINORE NATO IN ITALIA - “RETTIFICAZIONE” DELL’ATTO DI NASCITA - INDICAZIONE DI DUE DONNE QUALI GENITORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

venerdì 15 maggio 2020

Sentenza n. 14723/2020 ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL REDDITO – FALSITÀ O INCOMPLETEZZA DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DICHIARAZIONE – MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO – RILEVANZA AI FINI DELLA REVOCA - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 14723 ud. 19/12/2019 - deposito del 12/05/2020

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.


Presidente: D. Carcano

Relatore: F.M. Ciampi


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ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL REDDITO – FALSITÀ O INCOMPLETEZZA DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DICHIARAZIONE – MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO – RILEVANZA AI FINI DELLA REVOCA - ESCLUSIONE.

Sentenza 7822/2020

Ordinanza 14/04/2020, n. 7822 


Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del D.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo D.P.R. depone univocamente in tal senso. 


giovedì 14 maggio 2020

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 CONTRATTO DI SWAP - STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NECESSITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2 dello stesso testo unico”.

Presidente: S. Petitti

Relatore: F.A. Genovese

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CONTRATTO DI SWAP - STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NECESSITÀ - FONDAMENTO.

Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 CREDO ATEO O AGNOSTICO - PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL Stampa Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

La Prima Sezione civile, decidendo sul carattere discriminatorio del diniego di affissione di un manifesto di un’associazione di atei e agnostici, opposto dal Comune per le modalità grafiche ed espressive del mezzo, ha affermato che: - deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente oltre che il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’art. 19 Cost., salvo il limite del vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, potendo negarsi il diritto solo quando le predette modalità si traducano in un’aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata; - deve essere garantito il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, determinando la violazione una discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.


Presidente: R.M. Di Virgilio

Relatore: A. Valitutti


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 CREDO ATEO O AGNOSTICO - PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL Stampa  Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

mercoledì 13 maggio 2020

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – STIPULAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA ANTE L. N. 147 DEL 2013 - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento della legittimazione dell’Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente sino al 2013 (quando la l. n. 147 del 2013 ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, comportava che solamente nel primo caso l’ente locale potesse dirsi legittimato a procedere allo loro stipula; nondimeno, tale stipula poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”.


Presidente: S. Petitti

Relatore: F.A. Genovese


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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – STIPULAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA ANTE L. N. 147 DEL 2013 - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.

lunedì 11 maggio 2020

Sentenza n. 8631 del 07/05/2020 - Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza.

Sentenza n. 8631 del 07/05/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”.


Presidente: A. Spirito
Relatore: E. Vincenti


Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza.

domenica 10 maggio 2020

Sentenza n. 8628 del 07/05/2020 - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Mancanza - Occupante di fatto – Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.

Sentenza n. 8628 del 07/05/2020 - 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.


Presidente: F. Tirelli
Relatore: R. Crucitti

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Mancanza - Occupante di fatto – Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.

sabato 9 maggio 2020

Sentenza n. 8545 /2020 AGGRAVANTE AGEVOLATRICE DELL’ATTIVITÀ MAFIOSA - NATURA SOGGETTIVA - DOLO INTENZIONALE - NECESSITÀ - ESTENSIONE AL CONCORRENTE - CONDIZIONI.

Sentenza n. 8545 ud. 19/12/2019 - deposito del 03/03/2020

Le Sezioni Unite hanno affermato che l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo a condizione che egli risulti consapevole dell'altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina generale dettata dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.

Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Petruzzellis


AGGRAVANTE AGEVOLATRICE DELL'ATTIVITÀ MAFIOSA - NATURA SOGGETTIVA - DOLO INTENZIONALE - NECESSITÀ - ESTENSIONE AL CONCORRENTE - CONDIZIONI.

venerdì 8 maggio 2020

Sentenza n. 12778 /2020 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO DETENUTO – ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL LUOGO DI DETENZIONE – SUSSISTENZA – NOTIFICA AL DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – CONSEGUENZE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO.

Sentenza n. 12778 ud. 27/02/2020 - deposito del 23/04/2020 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- le notificazioni all'imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona;
- la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.


Presidente: D. Carcano
Relatore: G. Rago



NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO DETENUTO – ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL LUOGO DI DETENZIONE – SUSSISTENZA – NOTIFICA AL DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – CONSEGUENZE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO.

giovedì 7 maggio 2020

Sentenza n. 48590/2019 Attribuzione di procedimenti al tribunale monocratico o collegiale per ragione di connessione - Momento di determinazione degli effetti della connessione - Rinvio a giudizio – Conseguenze.

Sentenza n. 48590 ud. 18/04/2019 - deposito del 29/11/2019

Le Sezioni Unite hanno affermato che l'attribuzione del procedimento alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, determinata da ragioni di connessione, va valutata con riferimento al momento in cui ha luogo il rinvio a giudizio sicché, qualora in udienza preliminare venga meno il vincolo di connessione per effetto di pronuncia di non luogo a procedere per taluni reati, di modo che residuino solo reati per i quali è prevista la citazione diretta, il giudice dell'udienza preliminare correttamente dispone il giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Presidente: D. Carcano
Relatore: S. Mogini


Attribuzione di procedimenti al tribunale monocratico o collegiale per ragione di connessione - Momento di determinazione degli effetti della connessione - Rinvio a giudizio – Conseguenze.

mercoledì 6 maggio 2020

Sentenza n. 13539/2020 LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PROSCIOGLIMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO – CONFISCA – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI – ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE ACCERTATA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE – POTERI DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE – INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 13539 ud. 30/01/2020 - deposito del 30/04/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:
- la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento;
- in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.


Presidente: D. Carcano
Relatore: G. Andreazza


LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PROSCIOGLIMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO – CONFISCA – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI – ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE ACCERTATA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE – POTERI DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE – INDIVIDUAZIONE.

martedì 5 maggio 2020

Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 LASTRICO SOLARE – CONCESSIONE IN GODIMENTO AD UN TERZO PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI – NATURA DELLO SCHEMA NEGOZIALE - CONTRATTO AD EFFETTI REALI O AD EFFETTI PERSONALI - INTERPRETAZIONE – NECESSITÀ – RICONDUCIBILITÀ AL CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE OVVERO AD UN CONTRATTO ATIPICO DI CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI NATURA PERSONALE – DISCIPLINA APPLICABILE.

Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 


Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: “I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini. III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni”.


Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino




LASTRICO SOLARE – CONCESSIONE IN GODIMENTO AD UN TERZO PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI – NATURA DELLO SCHEMA NEGOZIALE - CONTRATTO AD EFFETTI REALI O AD EFFETTI PERSONALI - INTERPRETAZIONE – NECESSITÀ – RICONDUCIBILITÀ AL CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE OVVERO AD UN CONTRATTO ATIPICO DI CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI NATURA PERSONALE – DISCIPLINA APPLICABILE.

domenica 3 maggio 2020

Sentenza n. 12348/2019 COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI – CONFIGURABILITÀ – CONFORMITÀ AL TIPO BOTANICO ED ATTITUDINE A PRODURRE SOSTANZA STUPEFACENTE - SUFFICIENZA – DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALL’USO PERSONALE – RILEVANZA PENALE – ESCLUSIONE - CONDIZIONI.

Sentenza n. 12348 ud. 16/04/2020

Le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Andronio

COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI – CONFIGURABILITÀ – CONFORMITÀ AL TIPO BOTANICO ED ATTITUDINE A PRODURRE SOSTANZA STUPEFACENTE - SUFFICIENZA – DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALL'USO PERSONALE – RILEVANZA PENALE – ESCLUSIONE - CONDIZIONI.

Sentenza n. 13178/2020 REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – REATO DI ILLECITA CONCORRENZA CON VIOLENZA O MINACCIA – CONDOTTA – COMPIMENTO DI ATTI CONCORRENZIALI CONNOTATI DA VIOLENZA O MINACCIA, IDONEI A CONTRASTARE OD OSTACOLARE LA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELL’IMPRESA CONCORRENTE – NECESSITÀ – SUSSISTENZA.

Sentenza n. 13178 ud. 28/11/2019 - deposito del 28/04/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.


Presidente: D. Carcano
Relatore: G. De Amicis


REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – REATO DI ILLECITA CONCORRENZA CON VIOLENZA O MINACCIA – CONDOTTA – COMPIMENTO DI ATTI CONCORRENZIALI CONNOTATI DA VIOLENZA O MINACCIA, IDONEI A CONTRASTARE OD OSTACOLARE LA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELL’IMPRESA CONCORRENTE – NECESSITÀ – SUSSISTENZA.

Sentenza n. 51 /2020 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI – DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN ALTRI PROCEDIMENTI – AMBITO DI OPERATIVITÀ – INDICAZIONE.

Sentenza n. 51 ud. 28/11/2019 - deposito del 02/01/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Caputo


INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI – DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN ALTRI PROCEDIMENTI – AMBITO DI OPERATIVITÀ – INDICAZIONE.

sabato 2 maggio 2020

Sentenza n. 8544 /2020 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO - CONCORSO ESTERNO - SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 14 APRILE 2015, CONTRADA CONTRO ITALIA - PORTATA GENERALE DEI PRINCIPI ESPRESSI - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 8544 ud. 24/10/2019 - deposito del 03/03/2020

In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno affermato che i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, condannati per comportamenti tenuti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994, siano rimasti estranei al giudizio promosso innanzi alla Corte Europea, ma si trovino nella medesima posizione quanto a prevedibilità della condanna in relazione a detto reato, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non costituisce sentenza pilota e neppure può ritenersi espressiva di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

Presidente: D. Carcano
Relatore: M. Boni


ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO - CONCORSO ESTERNO - SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 14 APRILE 2015, CONTRADA CONTRO ITALIA - PORTATA GENERALE DEI PRINCIPI ESPRESSI - ESCLUSIONE.

venerdì 1 maggio 2020

Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell’esperimento – Esclusione – Fondamento.

Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito".

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Rubino


Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell'esperimento – Esclusione – Fondamento.

Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 CONTROVERSIE TRA GLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE E GLI UTENTI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, hanno affermato, ai sensi dell'art. 363, comma 3 c.p.c., che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Rubino



CONTROVERSIE TRA GLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE E GLI UTENTI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL’AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020

Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino



MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.