Sentenza n. 12348 ud. 16/04/2020
Le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.
COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI – CONFIGURABILITÀ – CONFORMITÀ AL TIPO BOTANICO ED ATTITUDINE A PRODURRE SOSTANZA STUPEFACENTE - SUFFICIENZA – DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALL'USO PERSONALE – RILEVANZA PENALE – ESCLUSIONE - CONDIZIONI.