In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.
ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL REDDITO – FALSITÀ O INCOMPLETEZZA DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DICHIARAZIONE – MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO – RILEVANZA AI FINI DELLA REVOCA - ESCLUSIONE.