Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:
- la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento;
- in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PROSCIOGLIMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO – CONFISCA – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI – ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE ACCERTATA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE – POTERI DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE – INDIVIDUAZIONE.