Sentenza n. 12778 ud. 27/02/2020 - deposito del 23/04/2020
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- le notificazioni all'imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona;
- la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO DETENUTO – ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL LUOGO DI DETENZIONE – SUSSISTENZA – NOTIFICA AL DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – CONSEGUENZE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO.