Sentenza n. 13178 ud. 28/11/2019 - deposito del 28/04/2020
Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.
REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – REATO DI ILLECITA CONCORRENZA CON VIOLENZA O MINACCIA – CONDOTTA – COMPIMENTO DI ATTI CONCORRENZIALI CONNOTATI DA VIOLENZA O MINACCIA, IDONEI A CONTRASTARE OD OSTACOLARE LA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELL’IMPRESA CONCORRENTE – NECESSITÀ – SUSSISTENZA.