In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio di retroattività di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen., cui deve aversi riguardo nell’individuazione della normativa applicabile, va inteso nel senso che le “disposizioni vigenti al tempo dell’applicazione delle misure” sono quelle in vigore alla data in cui il tribunale emette il decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta di confisca. (Nella specie, la S.C. ha precisato che le disposizioni introdotte nel 2008 e nel 2009 – relative alla possibilità di disporre la confisca nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la sola pericolosità sociale “generica”, anche prescindendo dall’attualità di quest’ultima - sono applicabili anche qualora la pericolosità del proposto emerga da fatti anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, purchè il decreto del tribunale non sia stato già emesso prima di tale data).
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI – CONFISCA – NORMATIVA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ - DISPOSIZIONI VIGENTI AL TEMPO DELL’APPLICAZIONE DELLA MISURA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.
Sentenza n. 21491 ud. 16/02/2015 - deposito del 22/05/2015