La Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha affermato che nel delitto previsto dall’art. 609 bis comma 2 n. 1 cod. pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa integra un elemento costitutivo del reato e lo stesso, anche se derivante da malattia, non può al contempo configurare l’aggravante prevista dall’art. 36 comma 1 della legge n. 104 del 1992.
REATI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - INDUZIONE A COMPIERE O A SUBIRE ATTI SESSUALI CON ABUSO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITA' FISICA O PSICHICA - CONFIGURABILITA' DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1 LEGGE N. 104 DEL 1992 - ESCLUSIONE
Sentenza n. 19172 ud. 08/01/2015 - deposito del 08/05/2015