La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che l’estinzione del reato, che ha costituto oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cioè la mancata commissione nel termine previsto – cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione – di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.
ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PATTEGGIAMENTO – VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 445, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DEL REATO – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.
Sentenza n. 20068 ud. 22/12/2014 - deposito del 14/05/2015