La Terza Sezione della Suprema Corte ha affermato il principio per cui il delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.
PREVIDENZA E ASSISTENZA – CONTRIBUTI – REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – ABROGAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE DELEGA N. 67 DEL 2014 – ESCLUSIONE.
Ordinanza n. 20547 ud. 14/04/2015 - deposito del 19/05/2015