Con sentenza depositata in data 18 maggio 2015, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei beni patrimoniali ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 356, adottato de plano dal giudice dell’esecuzione, non è di ostacolo all’ammissibilità di una “nuova” istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12 SEXIES D.L. 8 GIUGNO 1992 N. 306 - ADOZIONE DE PLANO - TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI REVOCA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
Sentenza n. 20507 ud. 21/04/2015 - deposito del 18/05/2015