La Seconda Sezione, modificando il precedente orientamento della Suprema Corte, ha affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. non deve necessariamente intervenire una decisione di merito, essendo, invece, sufficiente anche una mera pronuncia di rito, come una di incompetenza per territorio.
MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO – RIESAME – PROCEDIMENTO – TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI EX ART. 324, COMMA 5, COD. PROC. PEN. – DECISIONE DI MERITO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – PRONUNCIA DI RITO – SUFFICIENZA.
Sentenza n. 17853 ud. 12/03/2015 - deposito del 29/04/2015