La sezione quinta ha affermato che il sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi, quando sia certa la loro “pertinenza” al reato di bancarotta fraudolenta per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione e per la loro effettiva riconducibilità all’indagato, non è impedito dal fatto che il giudice delegato al fallimento, accogliendo la domanda di rivendicazione, ne abbia disposto la restituzione al formale intestatario, in quanto le procedure fallimentare e penale sono autonome e l’efficacia di giudicato, nel procedimento penale, è limitata alle sole sentenze civili che abbiano deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI DI PROPRIETA' DI TERZI - CONDIZIONI - RESTITUZIONE AL FORMALE INTESTATARIO DISPOSTA DAL GIUDICE E DELEGATO AL FALLIMENTO - PRECLUSIONE AL SEQUESTRO - ESCLUSIONE - RAGIONI
Sentenza n. 19078 ud. 22/01/2015 - deposito del 07/05/2015