Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 30 dicembre 2010

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Testo Completo: Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)


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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE CHE SI DIFENDE DA SE - EFFETTI – INTERRUZIONE DEL PROCESSO –

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE CHE SI DIFENDE DA SE - EFFETTI – INTERRUZIONE DEL PROCESSO –
QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di questione di massima rilevanza - la questione se debba disporsi o meno l’interruzione del processo in Cassazione, nel caso in cui la parte che si difenda da sé, senza altro condifensore, nel giudizio di legittimità sia deceduta.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 25590 del 17 dicembre 2010

(Sezione Tributaria, Presidente M. Adamo, Relatore M. Persico)


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LAVORO (DIRITTO PENALE) – REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE – MALATTIA PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE AD AMIANTO IN AMBITO FERROVIARIO

LAVORO (DIRITTO PENALE) – REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE – MALATTIA PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE AD AMIANTO IN AMBITO FERROVIARIO
La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto, il giudice di merito deve accertare: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico. Con riguardo all’elemento psicologico, si è evidenziato che la pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia.

Testo Completo: Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010 - depositata il 13 dicembre 2010

(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore R. M. Blaiotta)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE – DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE – DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
Il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel rigettare l’opposizione al verbale di contestazione della violazione al codice della strada, può - anche d’ufficio - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.

Testo Completo: Sentenza n. 25304 del 15 dicembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore U. Goldoni)


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domenica 26 dicembre 2010

COMUNIONE E CONDOMINIO – CAUSE DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERE ASSEMBLEARI – POTERI DELL’AMMINISTRATORE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

COMUNIONE E CONDOMINIO – CAUSE DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERE ASSEMBLEARI – POTERI DELL’AMMINISTRATORE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE
La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea – anche la possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola – Relatore E. Bucciante)


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PRESCRIZIONE - RECIDIVA QUALIFICATA - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - COMPUTO DEI TERMINI PRESCRIZIONALI - EFFETTI

PRESCRIZIONE - RECIDIVA QUALIFICATA - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - COMPUTO DEI TERMINI PRESCRIZIONALI - EFFETTI
In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.

Testo Completo: Sentenza n. 43771 del 7 ottobre 2010 - depositata l'11 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Relatore G. De Roberto, Relatore F. Ippolito)


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MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO – CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO – CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Con riguardo al contratto di gestione patrimoniale, il rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione di portafogli costituisce un vero conto di gestione, ma la normativa di settore non pone alcun termine entro cui il cliente sia onerato della contestazione del rendiconto, né si dà applicazione analogica dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita dell’estratto conto bancario: pertanto, il mancato reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che, come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie.

Testo Completo: Sentenza n. 24548 del 2 dicembre 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROROGA DEL TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO – APPLICABILITA’ – SUSSISTENZA.

SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROROGA DEL TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO – APPLICABILITA’ – SUSSISTENZA.

Il principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione anche alla materia delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Sentenza n. 24375 del 1° dicembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)

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PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – DIPENDENTI PUBBLICI A TEMPO PARZIALE SVOLGENTI ANCHE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO – INCOMPATIBILITA’ – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – DIPENDENTI PUBBLICI A TEMPO PARZIALE SVOLGENTI ANCHE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO – INCOMPATIBILITA’ – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 24689 del 6 dicembre 2010, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell’art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, non superiore al 50 per cento, già iscritti all’albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo per costoro, invece, solo un breve periodo di tempo per esercitare l’opzione tra impiego ed esercizio della professione di avvocato

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 24689 del 6 dicembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Mazziotti Di Celso)


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PROCESSO CIVILE – GIUDICE DI PACE – COMPETENZA PER VALORE – BENI IMMOBILI – CONTRASTO

PROCESSO CIVILE – GIUDICE DI PACE – COMPETENZA PER VALORE – BENI IMMOBILI – CONTRASTO
La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. civ. in tema di limiti della competenza per valore del giudice di pace. Mentre per la Seconda Sezione, infatti, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione civile l’ha riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice).

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore P. D’Ascola).


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OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO – CONTO CORRENTE BANCARIO

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO – CONTO CORRENTE BANCARIO
Le S.U. hanno affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Testo Completo: Sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente M. De Luca, Relatore R. Rordorf)


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REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – SOGGETTO ATTIVO - LIQUIDATORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO – ESCLUSIONE

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – SOGGETTO ATTIVO - LIQUIDATORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il liquidatore dei beni del concordato preventivo con “cessio bonorum” non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224 legge fall., richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come indicati dalla disposizione da ultima citata, né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione.

Sentenza n. 43428 del 30 settembre 2010 – depositata il 7 dicembre 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)

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CONTRATTI IN GENERE – CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

CONTRATTI IN GENERE – CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.

Testo Completo: Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente F. Trifone, Relatore R. Lanzillo)


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RESPONSABILITA’ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

RESPONSABILITA’ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra l’omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978; l’esigenza di prova sorge solo quando il fatto sia contestato dalla contraparte, nel qual caso si deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più probabile che non" e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Sentenza n. 22837 del 10 novembre 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore A. Amatucci)

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TRIBUTI - RECUPERO DI AIUTI DI STATO IVA - NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRESCRIZIONE - DISAPPLICAZIONE - POSSIBILITA'

TRIBUTI - RECUPERO DI AIUTI DI STATO IVA - NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRESCRIZIONE - DISAPPLICAZIONE - POSSIBILITA'

In tema di recupero di aiuti di Stato, la S.C. ha affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva.

Sentenza n. 23418 del 19 novembre 2010

(Sezione Tributaria, Presidente E. Papa, Relatore R. Botta)

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FINANZE E TRIBUTI – EVASIONE DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE - REATO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 70 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - CONFIGURABILITA' NEI CONFRONTI DI CUI DETENGA LA MERCE DOPO L'IMPORTAZIONE IRREGOLARE - SUSSISTENZA

FINANZE E TRIBUTI – EVASIONE DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE - REATO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 70 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - CONFIGURABILITA' NEI CONFRONTI DI CUI DETENGA LA MERCE DOPO L'IMPORTAZIONE IRREGOLARE - SUSSISTENZA
Con la decisione in esame la Corte, disattendendo motivatamente un proprio precedente orientamento, ha affermato che il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile non soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione.

Testo Completo: Sentenza n. 40161 del 7 ottobre 2010 – depositata il 29 novembre 2010

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore A. Teresi)


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INFANTICIDIO - ABBANDONO MATERIALE E MORALE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

INFANTICIDIO - ABBANDONO MATERIALE E MORALE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.

Testo Completo: Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010

(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE – IMPUGNAZIONE – FORO ERARIALE – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE – IMPUGNAZIONE – FORO ERARIALE – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE
Con le tre ordinanze nn. 23285, 23286 del 18 novembre e n. 23594 del 22 novembre 2010, le S.U. della S.C. hanno affermato che la regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative.

Testo Completo: Ordinanza n. 23594 del 22 novembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante)

Ordinanza n. 23286 del 18 novembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante)

Ordinanza n. 23285 del 18 novembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE COD. STRADA - TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE COD. STRADA - TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE
SOSPENSIONE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO - ESCLUSIONE
"Il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né l’annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180, ottavo comma, cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso".

Testo Completo: Sentenza n. 22881 del 10 novembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore C. De Chiara)


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ASSICURAZIONE – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO.

ASSICURAZIONE – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO.


In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, cod. civ., ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento anzidetto, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto - è quello più breve coperto dalla singola rata.

Sentenza n. 23264 del 18 novembre 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore R. Lanzillo)

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FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ
IMPUGNAZIONE ALLA CORTE D’APPELLO EX ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – SOSTITUZIONE DELL’APPELLO CON IL RECLAMO – CONSEGUENZE – REVOCA DELLA SENTENZA PER RAGIONI NON ENUNCIATE NEL RICORSO – PRECLUSIONE – FONDAMENTO
Anche a seguito della sostituzione dell’appello con il reclamo, quale introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, tale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento circoscrive il thema decidendum alle sole ragioni di critica della sentenza e circostanze di fatto specificamente rimesse al giudizio della corte d’appello, oltre a quelle, rilevabili d’ufficio, che ne costituiscano l’antecedente logico e su cui non sia intervenuta la pronuncia del tribunale, così in tali limiti realizzandosi l’effetto devolutivo del predetto gravame.

Testo Completo: Sentenza n. 22110 del 28 ottobre 2010

(Sezione Prima Civile , Presidente V. Proto, Relatore R. Rordorf)


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PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’

PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’

La Corte ha precisato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis cod. pen., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero sul quale il giudice italiano non ha giurisdizione.

Sentenza n. 42701 del 30 settembre 2010 - depositata il 1° dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

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FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ
IMPUGNAZIONE ALLA CORTE D’APPELLO EX ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – SOSTITUZIONE DELL’APPELLO CON IL RECLAMO – CONSEGUENZE – REVOCA DELLA SENTENZA PER RAGIONI NON ENUNCIATE NEL RICORSO – PRECLUSIONE – FONDAMENTO
Anche a seguito della sostituzione dell’appello con il reclamo, quale introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, tale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento circoscrive il thema decidendum alle sole ragioni di critica della sentenza e circostanze di fatto specificamente rimesse al giudizio della corte d’appello, oltre a quelle, rilevabili d’ufficio, che ne costituiscano l’antecedente logico e su cui non sia intervenuta la pronuncia del tribunale, così in tali limiti realizzandosi l’effetto devolutivo del predetto gravame.

Testo Completo: Sentenza n. 22110 del 28 ottobre 2010

(Sezione Prima Civile , Presidente V. Proto, Relatore R. Rordorf)


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PROCEDIMENTO PER DECRETO – SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO – IMPUGNAZIONE

PROCEDIMENTO PER DECRETO – SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO – IMPUGNAZIONE

Le Sezioni Unite hanno ribadito che la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata esclusivamente con il ricorso per cassazione. Nell’occasione la Corte ha altresì riaffermato il consolidato orientamento per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’ambito del controllo rimesso al giudice di legittimità sulla giustificazione della pronunzia che l’abbia rilevata è circoscritto all’evidenza delle eventuali condizioni per il proscioglimento nel merito, sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento, atteso che l’annullamento con rinvio risulta incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato imposta dagli artt. 129, comma primo e 620, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.

Sentenza n. 43055 del 30 settembre 2010 - depositata il 3 dicembre 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. Galbiati)

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sabato 4 dicembre 2010

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO.

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO.
PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – OMESSA ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL DEBITORE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO EX ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – EFFETTO DEVOLUTIVO – SUSSISTENZA - CONSEGUENZE. Il debitore che impugna la sentenza dichiarativa del proprio fallimento con il mezzo del reclamo, introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007 in sostituzione dell’appello, non subisce alcuna preclusione, quanto ai fatti che intende provare, in ragione della mancata costituzione avanti al tribunale e se pure non vi ha svolto alcuna difesa, essendo dunque, anche per la prima volta avanti alla corte d’appello, ammissibile eccepire e provare i fatti impeditivi del proprio fallimento, ex art. 1, comma 2, legge fall., realizzandosi in tale sede l’effetto devolutivo pieno del reclamo.

Testo Completo: Sentenza n. 22546 del 5 novembre 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore A. Didone)


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PERSONE GIURIDCHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’

PERSONE GIURIDCHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’
La Corte ha precisato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis cod. pen., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero sul quale il giudice italiano non ha giurisdizione.

Testo Completo: Sentenza n. 42701 udienza del 30 settembre 2010 - depositata il 1 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. de Roberto, Relatore G. Fidelbo)


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FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ.

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO – ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI RICORSO – NECESSITÀ.
IMPUGNAZIONE ALLA CORTE D’APPELLO EX ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – SOSTITUZIONE DELL’APPELLO CON IL RECLAMO – CONSEGUENZE – REVOCA DELLA SENTENZA PER RAGIONI NON ENUNCIATE NEL RICORSO – PRECLUSIONE – FONDAMENTO. Anche a seguito della sostituzione dell’appello con il reclamo, quale introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, tale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento circoscrive il thema decidendum alle sole ragioni di critica della sentenza e circostanze di fatto specificamente rimesse al giudizio della corte d’appello, oltre a quelle, rilevabili d’ufficio, che ne costituiscano l’antecedente logico e su cui non sia intervenuta la pronuncia del tribunale, così in tali limiti realizzandosi l’effetto devolutivo del predetto gravame.

Testo Completo: Sentenza n. 22110 dell'28 ottobre 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto , Relatore R. Rordorf)


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LOCAZIONE – USO NON ABITATIVO – DINIEGO DI RINNOVAZIONE – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA.

LOCAZIONE – USO NON ABITATIVO – DINIEGO DI RINNOVAZIONE – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA.
La norma di cui all’art. 29, primo comma, lett. c), della legge 27 luglio 1978, n. 392, sul diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo, è suscettibile di interpretazione estensiva e ad essa è riconducibile la fattispecie della realizzazione nell’area di sedime dell’immobile condotto in locazione di opere di urbanizzazione primaria (strade e parcheggi) da cedere ad amministrazione comunale, in forza di obbligo assunto nei confronti dell’ente pubblico dal proprietario e locatore dell’area stessa.

Testo Completo: Sentenza n. 16647 del 16 luglio 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore C.Filadoro)


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PERSONE GIURIDCHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’

PERSONE GIURIDCHE – RESPONSABILITA’ DA REATO – REATO PRESUPPOSTO - CORRUZIONE INTERNAZIONALE – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPLICABILITA’
La Corte ha precisato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis cod. pen., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero sul quale il giudice italiano non ha giurisdizione.

Testo Completo: Sentenza n. 42701 udienza del 30 settembre 2010 - depositata il 1 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. de Roberto, Relatore G. Fidelbo)


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CIRCOLAZIONE STRADALE – REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO – OMESSA STATUIZIONE CIRCA LA CONFISCA DEL VEICOLO – CONSEGUENZE DELLO IUS SUPERVENIENS (L. 29 LUGLIO 2010, N. 120) – INDIVIDUAZIONE.

CIRCOLAZIONE STRADALE – REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO – OMESSA STATUIZIONE CIRCA LA CONFISCA DEL VEICOLO – CONSEGUENZE DELLO IUS SUPERVENIENS (L. 29 LUGLIO 2010, N. 120) – INDIVIDUAZIONE.
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 - di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n 689.

Testo Completo: Sentenza n. 41080 udienza del 6 ottobre 2010 - depositata il 22 novembre 2010

(Quarta Sezione Penale, Presidente R. Galbiati, Relatore C. D’Isa)


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PROCESSO PENALE - NULLITA’ ASSOLUTE – SENTENZA EMESSA DAL G.I.P. A SEGUITO DI GIUDIZIO IMMEDIATO PER REATO A CITAZIONE DIRETTA – NULLITÀ ASSOLUTA PER INCOMPETENZA FUNZIONALE – SUSSISTENZA.

PROCESSO PENALE - NULLITA’ ASSOLUTE – SENTENZA EMESSA DAL G.I.P. A SEGUITO DI GIUDIZIO IMMEDIATO PER REATO A CITAZIONE DIRETTA – NULLITÀ ASSOLUTA PER INCOMPETENZA FUNZIONALE – SUSSISTENZA.
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal G.i.p. a seguito di giudizio immediato disposto su richiesta del P.M. per reati per i quali si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta, attesa l’incompetenza funzionale del G.i.p. che, non respingendo la richiesta del P.M., ha determinato un mutamento del giudice naturale, ossia il giudice del dibattimento, giudice che sarebbe stato competente ove l’azione penale fosse stata correttamente esercitata.

Testo Completo: Sentenza n. 41073 udienza del 3 novembre 2010 - depositata il 22 novembre 2010

(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore V. Romis)


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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE.

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.

Testo Completo: Sentenza n. 40523 udienza del 4 novembre 2010 - depositata il 16 novembre 2010

(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Maisano)


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MEDIAZIONE – RIFIUTO DEL CONFERENTE DI CONCLUDERE L’AFFARE – PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDERE COMUNQUE IL COMPENSO – VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA – APPREZZAMENTO DEL GIUDICE – NECESSITÀ

MEDIAZIONE – RIFIUTO DEL CONFERENTE DI CONCLUDERE L’AFFARE – PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDERE COMUNQUE IL COMPENSO – VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA – APPREZZAMENTO DEL GIUDICE – NECESSITÀ
In tema di mediazione, qualora - per il caso in cui il conferente l’incarico rifiuti di concludere l’affare con il terzo indicato dal mediatore - sia pattuito che quest’ultimo abbia comunque diritto ad un compenso pari a quello previsto per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola sia vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), se nel detto patto non sia chiarito che, nell’ipotesi considerata, il compenso al mediatore è dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto del conferente tragga origine da circostanze ostative, non comunicate al mediatore al momento del contratto o cui il conferente abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; in tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.

Testo Completo: Sentenza n. 22357 dell'3 novembre 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente L.F. Di Nanni, relatore A. Amatucci)




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SANZIONI AMMINISTRATIVE – MACCHINE DA GIOCO RIPRODUCENTI LE REGOLE DEL “POKER” - DIVIETO

SANZIONI AMMINISTRATIVE – MACCHINE DA GIOCO RIPRODUCENTI LE REGOLE DEL “POKER” - DIVIETO
<< Il comma 7-bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del “poker”, non rientra nel novero delle “regole tecniche” che il legislatore nazionale deve comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con tale normativa europea a causa dell’omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110>>.

Testo Completo: Sentenza n. 21637 dell'21 ottobre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, relatore L. Piccialli)


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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – CONSEGNA PER L’ESTERO – ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – CONSEGNA PER L’ESTERO – ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA.
In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

Testo Completo: Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


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