SANZIONI AMMINISTRATIVE – MACCHINE DA GIOCO RIPRODUCENTI LE REGOLE DEL “POKER” - DIVIETO
<< Il comma 7-bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del “poker”, non rientra nel novero delle “regole tecniche” che il legislatore nazionale deve comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con tale normativa europea a causa dell’omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110>>.
Testo Completo: Sentenza n. 21637 dell'21 ottobre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, relatore L. Piccialli)
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<< Il comma 7-bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del “poker”, non rientra nel novero delle “regole tecniche” che il legislatore nazionale deve comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con tale normativa europea a causa dell’omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110>>.
Testo Completo: Sentenza n. 21637 dell'21 ottobre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, relatore L. Piccialli)
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