CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.
Testo Completo: Sentenza n. 40523 udienza del 4 novembre 2010 - depositata il 16 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Maisano)
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La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.
Testo Completo: Sentenza n. 40523 udienza del 4 novembre 2010 - depositata il 16 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Maisano)
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