REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – SOGGETTO ATTIVO - LIQUIDATORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO – ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il liquidatore dei beni del concordato preventivo con “cessio bonorum” non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224 legge fall., richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come indicati dalla disposizione da ultima citata, né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione.
Sentenza n. 43428 del 30 settembre 2010 – depositata il 7 dicembre 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)
Condividi
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il liquidatore dei beni del concordato preventivo con “cessio bonorum” non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224 legge fall., richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come indicati dalla disposizione da ultima citata, né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione.
Sentenza n. 43428 del 30 settembre 2010 – depositata il 7 dicembre 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)
Condividi