INFANTICIDIO - ABBANDONO MATERIALE E MORALE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.
Testo Completo: Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)
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Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.
Testo Completo: Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)
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