CONTRATTI IN GENERE – CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.
Testo Completo: Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente F. Trifone, Relatore R. Lanzillo)
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La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.
Testo Completo: Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente F. Trifone, Relatore R. Lanzillo)
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