PROCESSO CIVILE – GIUDICE DI PACE – COMPETENZA PER VALORE – BENI IMMOBILI – CONTRASTO
La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. civ. in tema di limiti della competenza per valore del giudice di pace. Mentre per la Seconda Sezione, infatti, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione civile l’ha riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice).
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore P. D’Ascola).
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La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. civ. in tema di limiti della competenza per valore del giudice di pace. Mentre per la Seconda Sezione, infatti, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione civile l’ha riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice).
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore P. D’Ascola).
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