Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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martedì 27 ottobre 2009

EQUA RIPARAZIONE – L. N. 89 DEL 2001 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

EQUA RIPARAZIONE – L. N. 89 DEL 2001 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Con la sentenza in questione, la Cassazione è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, precisando e modificando quanto aveva affermato con la sentenza n. 16086 del 2009;in particolare ha confermato che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, ma ha aggiunto che tale cifra debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.

Testo Completo:
Sentenza n. 21840 del 14 ottobre 2009
(Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Salvato)

GIURISDIZIONE CIVILE – STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) – IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE – STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) – IN GENERE
Le Sezioni Unite, in materia di compravendita internazionale di cose mobili con trasporto di merci, innovando il precedente orientamento, hanno ritenuto che per tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, sussiste la giurisdizione del giudice dello Stato del recapito finale della merce.

Testo Completo:
Ordinanza n. 21191 del 5 ottobre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

PROCESSO CIVILE – CURATORE SPECIALE NOMINATO EX ART. 78 COD. PROC. CIV. -

PROCESSO CIVILE – CURATORE SPECIALE NOMINATO EX ART. 78 COD. PROC. CIV. -
La costituzione nel giudizio di appello del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. sana il difetto di rappresentanza processuale della parte ed il giudice di appello deve decidere la causa, se del caso rinnovando gli atti nulli, senza possibilità di rinviarla al primo giudice, stante la tassatività dei casi di rimessione di cui agli artt. 353 354 cod. proc. civ..

Testo Completo:
Sentenza n. 20659 del 25 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore G. B. Petti)

RIFIUTI - EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA - REATI EX ART. 6 D.L. N. 172 DEL 2008, CONV. CON MODD. IN L. N. 210 DEL 2008 - USO DI UN VEICOLO

RIFIUTI - EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA - REATI EX ART. 6 D.L. N. 172 DEL 2008, CONV. CON MODD. IN L. N. 210 DEL 2008 - USO DI UN VEICOLO - CONFISCA - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte, in una fattispecie nella quale era stato contestato all’imputato di aver effettuato un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi (art. 6, lett. d), del D.L. 6.11.2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30.12.2008, n. 210), ha affermato che la confisca del veicolo, prevista dal comma 1-bis dell’art. 6 cit., ha natura di confisca obbligatoria che consegue ad ogni sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, a differenza di quanto stabilito dalla previsione della lett. e) della richiamata disposizione, sicchè, per disporla con la sentenza di applicazione della pena, il giudice deve motivare l’esercizio del potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura.

Testo Completo:
Sentenza n. 40203 del 29 settembre 2009 - depositata il 16 ottobre 2009
(Sezioni Sesta Terza, Presidente E. Lupo, Relatore A. Fiale)

giovedì 22 ottobre 2009

PROCESSO DEL LAVORO - LAVORO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE PERSONE DETENUTE - COMPETENZA TERRITORIALE

PROCESSO DEL LAVORO - LAVORO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE PERSONE DETENUTE - COMPETENZA TERRITORIALE
Nelle controversie relative al rapporto di lavoro all’interno degli istituti penitenziari delle persone detenute, in applicazione dei criteri di competenza di cui all’art. 413, secondo comma, cod.proc.civ., è compente il Tribunale di Roma, ferma l’operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.

Testo Completo:
Ordinanza n. 18309 del 17 agosto 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Ravagnani, Relatore F. Curcuruto)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO A SUO CARICO
La Corte ha chiarito che la condizione prevista dall’art. 19 lett. c) della legge n.69/2005 per la consegna del cittadino o del residente ai fini di un'azione penale va intesa nel senso che la persona consegnata sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, solo una volta esaurito il procedimento penale pendente in detto Stato, ovvero sino all’esecutività della sentenza (ovviamente secondo la disciplina prevista da quell’ordinamento).

Testo Completo: Sentenza n. 38640 del 30 settembre 2009 - depositata il 5 ottobre 2009

(Sezioni Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore F. Ippolito)

mercoledì 21 ottobre 2009

COMPETENZA – CONNESSIONE – REATO PIU’ GRAVE – LUOGO DI COMMISSIONE – INDIVIDUAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – CONSEGUENZE

COMPETENZA – CONNESSIONE – REATO PIU’ GRAVE – LUOGO DI COMMISSIONE – INDIVIDUAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite, chiamate a decidere “se, ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine a reati connessi, debba sempre aversi riguardo alla competenza per il più grave dei reati, da individuare con l'applicazione delle regole generali o con l'eventuale ricorso a quelle suppletive”, hanno affermato che, ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave applicando i criteri dettati dagli artt. 8 e 9, comma 1, c.p.p., il giudice competente è quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri; nei casi in cui risulti impossibile individuare, secondo le predette regole, il luogo di commissione per ciascuno dei reati connessi, la competenza spetta al giudice per il reato più grave individuato in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi dettati dall’art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.

Testo Completo:
Sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009 - depositata il 20 ottobre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Franco)

INDAGINI PRELIMINARI – NOTIZIA DI REATO – RITARDO ISCRIZIONE CONSEGUENZE

INDAGINI PRELIMINARI – NOTIZIA DI REATO – RITARDO ISCRIZIONE CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla sussistenza o meno, in capo al giudice, in caso di tardiva iscrizione della notizia di reato, del potere di “ricollocare” il termine iniziale di decorrenza delle indagini preliminari al momento in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata (con le ulteriori conseguenze in ordine all’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza dei termini), hanno escluso, in adesione all’orientamento maggioritario, un tale potere, ricollegando all’inerzia o al ritardo unicamente eventuali profili di responsabilità penale o disciplinare; in mancanza, infatti, di disposizioni specifiche che una tale retrodatazione consentano, non è dato neppure individuare nel sistema, ha sottolineato la Corte, né un principio generale di sindacabilità degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generalizzato compito di garanzia affidato in particolare al giudice per le indagini preliminari, il quale non governa l’indagine né è chiamato a controllarla.

Testo Completo:
Sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009 - depositata il 20 ottobre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Macchia)

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO IN CASI PARTICOLARI – EVIDENZA DELLA PROVA - ESCLUSIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO IN CASI PARTICOLARI – EVIDENZA DELLA PROVA - ESCLUSIONE
Il requisito dell’evidenza della prova, al pari degli altri richiesti per l’instaurazione del giudizio immediato c.d. ordinario, non trova applicazione per il caso di giudizio immediato c.d. obbligatorio, che il pubblico ministero richiede per i fatti in ordine ai quali l’imputato è sottoposto a custodia cautelare.

Testo Completo:
Sentenza n. 38727 del 1° luglio 2009 - depositata il 6 ottobre 2009
(Sezione Seconda Penale, Presidente P. Bardovagni, Relatore F. Fiandanese)

MISURE DI PREVENZIONE – DELITTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 4 E 5, L. N. 1423/1956 – POSSESSO TELEFONO CELLULARE – SUSSISTENZA

MISURE DI PREVENZIONE – DELITTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 4 E 5, L. N. 1423/1956 – POSSESSO TELEFONO CELLULARE – SUSSISTENZA
Integra il delitto di cui all’art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall’ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare.

Testo Completo:
Sentenza n. 38514 del 1° settembre 2009 - depositata il 1° ottobre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore M. Cassano)

martedì 20 ottobre 2009

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI TITOLI E VALORI IMMOBILIARI – VIOLAZIONI VALUTARIE- DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI TITOLI E VALORI IMMOBILIARI – VIOLAZIONI VALUTARIE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA APPLICARE IN CONCRETO – CRITERI

In tema di disciplina valutaria, ai fini della quantificazione della sanzione per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 del d.l. 28 giugno 1990 n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990 n. 227, in relazione all'importazione o esportazione di titoli e valori mobiliari, l'Amministrazione deve tener conto del valore reale e non del valore nominale del titolo, posto che l'art. 5 del decreto legge citato, modificato dall'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 2007 n. 125, nel determinare le modalità per applicare la corrispondente sanzione pecuniaria, stabilisce una necessaria e precisa correlazione tra l'importo trasferito e il controvalore espresso in venti milioni di lire che costituisce la franchigia stabilita dalla legge, al di sopra della quale si configura la violazione valutaria.

Testo Completo:
Sentenza n. 19290 del 7 settembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore G. A. Bursese)

PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE (RICORSO PER) – FORMA E CONTENUTO - ASSEMBLAGGIO IN SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI ATTI DI CAUSA

PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE (RICORSO PER) – FORMA E CONTENUTO - ASSEMBLAGGIO IN SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI ATTI DI CAUSA
E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che a detto assemblaggio faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 20393 del 22 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA
La norma – applicabile “ratione temporis” al caso esaminato - dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989, secondo cui per i lavori di somma urgenza stabiliti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza, è applicabile non solo ai contratti di fornitura ma anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione e, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato; in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.

Testo Completo:
Sentenza n. 20763 del 28 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Segreto)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - NOTIFICA - ART. 477 C.P.C.

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - NOTIFICA - ART. 477 C.P.C.
In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata agli eredi che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o all'infuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del suo carattere di norma eccezionale; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, che va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

Testo Completo:
Sentenza n. 20680 del 25 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore A. Amendola)

PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO – REQUISITI – ASSEMBLAGGIO IN SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI ATTI DI CAUSA

PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO – REQUISITI – ASSEMBLAGGIO IN SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI ATTI DI CAUSA
E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che a detto assemblaggio faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 20395 del 22 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)

PROCESSO CIVILE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EMESSO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA CAUTELARE E PROVVISORIA

PROCESSO CIVILE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EMESSO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA CAUTELARE E PROVVISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE
Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell'art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80 del 2005, e modificato dall'art. 18 della l. n. 52 del 2006, il tribunale dispone xc la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed é, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. nè la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività per l'esperimento del ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese.

Testo Completo:
Ordinanza n. 17266 del 23 luglio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)

DIRITTI REALI - PARCHEGGI CONDOMINIALI - ART. 9 LEGGE N. 122 DEL 1989 - CONDOMINI DISSENZIENTI - CRITERI

DIRITTI REALI - PARCHEGGI CONDOMINIALI - ART. 9 LEGGE N. 122 DEL 1989 - CONDOMINI DISSENZIENTI - CRITERI
A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 20254 del 18 settembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore L. Mazziotti Di Celso)

sabato 17 ottobre 2009

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

Testo Completo:
Sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)

DIFESA E DIFENSORI – DIFFERIMENTO DEL COLLOQUIO – RICHIESTA DEL PM – NECESSITA’
La Corte ha precisato che il giudice delle indagini preliminari non può disporre il differimento del colloquio dell’indagato con il difensore d’ufficio, ma esclusivamente su richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il giudice aveva differito il colloquio all’esito dell’udienza di convalida del fermo).

DIFESA E DIFENSORI – DIFFERIMENTO DEL COLLOQUIO – NULLITA’ – TEMPESTIVITA’ DELL’ECCEZIONE

La Corte ha affermato che l’eccezione di nullità del provvedimento di differimento del colloquio dell’indagato con il difensore deve ritenersi tempestivamente sollevata anche qualora quest’ultimo si sia limitato nel corso dell’udienza di convalida del fermo a denunciare a verbale l’illegittimità del provvedimento adottato senza formalmente eccepire la suddetta nullità.

Testo Completo:
Sentenza n. 39941 udienza del 17 settembre 2009 - depositata il 13 ottobre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. Ippolito)

GIUDICATO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - COMMISSARIO AD ACTA - POTERI - ESAME DELLE CONTESTAZIONI

GIUDICATO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - COMMISSARIO AD ACTA - POTERI - ESAME DELLE CONTESTAZIONI
In presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell'"an" che nel "quantum", resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi ad un'altra qualsivoglia autorità giurisdizionale; pertanto, ove il commissario "ad acta", nominato in sede di ottemperanza ad un giudicato amministrativo, abbia assunto i relativi provvedimenti, la decisione sulle relative contestazioni spetta, con lo strumento del reclamo, al giudice amministrativo.

Testo Completo:
Sentenza n. 20105 del 18 settembre 2009
(Terza Sezione Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)

LAVORO SUBORDINATO - DIRITTO DI ASSEMBLEA - DURANTE L’ORARIO DI LAVORO - NEL LIMITE DELLE DIECI ORE ANNUE RETRIBUITE

LAVORO SUBORDINATO - DIRITTO DI ASSEMBLEA - DURANTE L’ORARIO DI LAVORO - NEL LIMITE DELLE DIECI ORE ANNUE RETRIBUITE
In tema di diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti delle dieci ore annue retribuite e, correlativamente, in tema di diritto delle organizzazioni sindacali di indire l’assemblea nei limiti fissati dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il monte ore retribuite va riferito alla generalità dei lavoratori, destinatari dell'invito all'assemblea e il diritto di assemblea retribuita viene consumato dalla mera possibilità di partecipazione, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore vi partecipi o meno. La S.C. ha escluso, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e tutela dei lavoratori, attesa la rilevanza, ai fini della normativa de qua, del diritto all’assemblea retribuita e non già del diritto all’assemblea; in base al rilievo che la regolamentazione negoziale con accordi intersindacali ovvero una ripartizione concordata possa evitare le ricadute del criterio della prevenzione a scapito delle RSA meno sollecite nel convocare le assemblee; infine, per la considerazione che ai principi asseritamente violati vanno giustapposti la tutela della proprietà e il diritto di impresa.

Testo Completo:
Sentenza n. 16596 del 16 luglio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – LAVORO - INADEMPIMENTO DATORIALE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ DI UNA COPIA DI OGNI CONTRATTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE – LAVORO - INADEMPIMENTO DATORIALE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ DI UNA COPIA DI OGNI CONTRATTO A TEMPO PARZIALE STIPULATO – SANZIONE IN CONTRASTO CON LA DIRETTIVA EUROPEA 97/81
L’obbligo per le imprese di comunicare alle competenti autorità una copia di ogni contratto a tempo parziale stipulato, la cui inottemperanza è sanzionata amministrativamente dall’ art. 2, primo comma, del d.lgs. n.61 del 2000, è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C/55/07 del 24 aprile 2008) in contrasto con la direttiva europea 97/81 diretta a promuovere il tempo parziale, in quanto introduce un ostacolo amministrativo che può limitare la possibilità di lavoro a tempo parziale. Ne consegue la disapplicazione della disposizione legislativa e il venir meno dell’obbligo e della relativa sanzione.

Testo Completo:
Sentenza n. 16502 del 15 luglio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore A. De Renzis)

LAVORO SUBORDINATO - PROMOZIONE AUTOMATICA - PRESUPPOSTI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI NON AVENTI DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

LAVORO SUBORDINATO - PROMOZIONE AUTOMATICA - PRESUPPOSTI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI NON AVENTI DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ONERE PROBATORIO
In tema di promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto impeditivo (la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) alla stregua dei più recenti principi in tema di riparto dell’onere probatorio tra lavoratore (titolare del diritto) e datore di lavoro nel senso della disponibilità e prossimità della prova al fine di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del lavoratore.

Testo Completo:
Sentenza n. 15406 del 1° luglio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Nobile)

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO – OGGETTO MATERIALE DEL REATO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO – OGGETTO MATERIALE DEL REATO
La Corte ha chiarito che oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio sono solo le notizie d’ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte per legge o per regolamento alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione alle norme sul diritto di accesso in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla comunicazione alla stampa da parte di un consigliere comunale di informazioni non coperte da segreto relative all’amministrazione comunale alle quali lo stesso legittimamente aveva avuto accesso in ragione della propria funzione).

Testo Completo:
Sentenza n. 39706 udienza del 30 settembre 2009 - depositata il 12 ottobre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore F. P. Gramendola)

PARTI PROCESSUALI PRIVATE – PARTE CIVILE – ESCLUSIONE – ABNORMITA’ – IMPUGNABILITA’

PARTI PROCESSUALI PRIVATE – PARTE CIVILE – ESCLUSIONE – ABNORMITA’ – IMPUGNABILITA’
Con la pronuncia in oggetto la Corte ha affermato l’impugnabilità, mediante ricorso per cassazione, dell’ordinanza, altrimenti ordinariamente non impugnabile, di esclusione della parte civile laddove la stessa sia affetta da abnormità, ovvero caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione “extra-vagante” rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo (come accaduto nella specie, ove l’esclusione delle parti civili dal dibattimento era stata fondata su ragioni di “economia processuale” del tutto estranee ai parametri contemplati dall’art. 81 cod. proc. pen.).

Testo Completo:
Sentenza n. 39321 del 9 luglio 2009 - depositata il 9 ottobre 2009(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore M. S. Sensini)

martedì 13 ottobre 2009

NULLITA’ PROCESSUALI - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - IMPUTATO ASSISTITO DA DUE DIFENSORI - OMESSO AVVISO DI UDIENZA AD UNO SOLO DI ESSI - CONSEGUENZE
La Sezioni Unite hanno affermato che la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori dell'imputato è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente.

Testo Completo:
Sentenza n. 39060 del 16 luglio 2009 – depositata l'8 ottobre 2009 (Sezione Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore M. Rotella)

PROCESSO (CIVILE E PENALE) - SPESE DI GIUSTIZIA - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - NATURA CIVILE DELLA CONTROVERSIA

PROCESSO (CIVILE E PENALE) - SPESE DI GIUSTIZIA - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - NATURA CIVILE DELLA CONTROVERSIA - CONSEGUENZE
Intervenendo in un variegato panorama giurisprudenziale in cui emergevano più profili di contrasto (anche tra sezioni civili e penali della Corte), le s.u. hanno stabilito che il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e al decreto di liquidazione dei compensi dei difensori, nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, anche quando il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Conseguentemente, il procedimento di opposizione deve essere trattato da parte di magistrati addetti al servizio civile e la trattazione del relativo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte. Tuttavia, il provvedimento che decide la suddetta opposizione adottato dal giudice penale non è nullo, anche se può giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi o di natura disciplinare.

Testo Completo:
Sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')

PROVE - INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE - DOCUMENTAZIONE – MODALITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE

PROVE - INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE - DOCUMENTAZIONE – MODALITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite hanno confermato l’interpretazione – già espressa da Sez. Un., 25 marzo 1998 n. 9, D'Abramo, – secondo cui l'art. 141-bis c.p.p. prescrive la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell’udienza, anche con riferimento alle dichiarazioni rese “erga alios”, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.

Testo Completo:
Sentenza n. 39061 del 16 luglio 2009 – depositata l'8 ottobre 2009 (Sezione Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

PROVE - INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE - DOCUMENTAZIONE – MODALITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE

PROVE - INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE - DOCUMENTAZIONE – MODALITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite hanno confermato l’interpretazione – già espressa da Sez. Un., 25 marzo 1998 n. 9, D'Abramo, – secondo cui l'art. 141-bis c.p.p. prescrive la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell’udienza, anche con riferimento alle dichiarazioni rese “erga alios”, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.

Testo Completo:
Sentenza n. 39061 del 16 luglio 2009 – depositata l'8 ottobre 2009 (Sezione Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

giovedì 8 ottobre 2009

Circolazione stradale - Veicoli al servizio di persone invalide - Sosta - Sosta nelle strisce blu - Onere del pagamento della sosta - Gratuità - Insus

Circolazione stradale - Veicoli al servizio di persone invalide - Sosta - Sosta nelle strisce blu - Onere del pagamento della sosta - Gratuità - Insussistenza

E' infondata la tesi secondo la quale l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui agli artt. 11 e 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e 301 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili, è da ritenersi in sosta gratuita, in quanto l'esonero del pagamento non è previsto da alcuna norma di legge, seppur teorizzato in circolari della pubblica amministrazione che però non hanno valore di legge.Gli artt. 188, comma 3, C.d.S. e 11, comma 1, D.P.R. n. 502/1996, prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente. L'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta. (Cass. Civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21271) (Massima redazionale).

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO
La Corte, nell’affrontare la questione della consegna della persona residente ai fini dell’esecuzione di una condanna, per la quale l’art. 18, lett. r) Legge 22 aprile 2005, n. 69 non prevede il particolare regime riservato al cittadino, ha preso in considerazione una diversa lettura della normativa, che consentirebbe di superare i dubbi di costituzionalità sollevati con l’ord. n. 34213 del 2009. Secondo la Corte, invero, la discrasia tra il regime previsto per il mae esecutivo e quello processuale sarebbe soltanto apparente e comunque in ogni caso giustificata dal concatenarsi della fasi processuali. Nel caso del mae processuale, il legislatore avrebbe privilegiato il tessuto relazionale, sociale ed affettivo dell’imputato- sia esso cittadino o residente -, consentendone la consegna solo per il tempo necessario per rendere possibile lo svolgimento nello Stato istante della attività processuale. Una volta ritornato nello Stato e divenuta esecutiva la eventuale sentenza di condanna, nulla esclude allo Stato istante di richiederne la consegna con un mae esecutivo, che sarà sottoposto al diverso regime dettato dall’art. 18, lett. r) della legge.

Testo Completo:
Sentenza n. 36322 del 15 settembre 2009 – depositata il 18 settembre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. Diotallevi)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, lett. r) Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione della pena anche per la persona residente nello Stato. In particolare, la Corte, nel prendere atto dell’impossibilità di pervenire ad un’interpretazione estensiva della norma, stante il chiaro tenore di quest’ultima, ha individuato due profili di frizione con la Carta costituzionale. Da un lato, la disparità di trattamento riservata al cittadino comunitario rispetto al cittadino italiano, che sembra contrastare con i principi comunitari di non discriminazione e di libertà di circolazione delle persone, garantiti dall’art. 117 Cost. (sul tema, cfr. tra l’altro la recente sentenza della Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, pubblicata nella sezione internazionale). Dall’altro, il differente regime previsto dalla stessa legge per il mae processuale (art. 19, lett. c), per il quale la posizione del residente è equiparata a quella del cittadino italiano, che sembra non trovare una plausibile giustificazione. Vi è da segnalare che analoga questione di costituzionalità risulta parimenti sollevata anche dalla Sesta Sezione della Corte in data 15 luglio 2009.

Testo Completo:
Ordinanza n. 34213 del 1° settembre 2009 – depositata il 4 settembre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. Maisano)

MISURE DI SICUREZZA - CONFISCA "PER EQUIVALENTE" - PECULATO - ESTENSIONE ANCHE AL "PROFITTO" - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE

MISURE DI SICUREZZA - CONFISCA "PER EQUIVALENTE" - PECULATO - ESTENSIONE ANCHE AL "PROFITTO" - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE
Le Sezioni unite hanno stabilito che, in riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter, comma 1, ultima parte, cod. pen., soltanto del prezzo e non anche del profitto del reato. In particolare, la Corte, stante il tenore della suddetta disposizione, che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo “prezzo” del reato, ha dovuto constatare “l’impossibilità di pervenire ad una non consentita estensione “in malam partem” del dettato legislativo”, pur rilevando, dopo un approfondito excursus della normativa nazionale ed internazionale in tema della confisca di valore, la necessità che il legislatore provveda a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, già previste con norme frammentarie e prive di coordinamento.

Testo Completo:
Sentenza n. 38691 del 25 giugno 2009 – depositata il 6 ottobre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Fiale)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – ONERE DI DEPOSITARE I CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITA’ ANCHE AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE PUBBLICO

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – ONERE DI DEPOSITARE I CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITA’ ANCHE AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE PUBBLICO
Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.

Testo Completo:
Sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore G. Meliado')

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3 e 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della l. 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. Nell’escludere la possibilità di una lettura alternativa della norma in base al principio di interpretazione conforme alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, la Corte ha osservato, in particolare, che nella prospettiva comunitaria non puo’ ritenersi giustificata (a maggior ragione quando la richiesta di consegna riguardi il cittadino di uno Stato membro dell’U.E.) una disparità di trattamento tra cittadini e residenti, avuto riguardo al principio di individualizzazione del regime di (futura) esecuzione della pena, che non puo’ che essere “indistintamente” preordinato ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. La disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), inoltre, quand’anche non dovesse risultare in contrasto con la normativa comunitaria, resterebbe comunque priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo della diversità di trattamento del residente non cittadino, rispettivamente nel caso di m.a.e. esecutivo e nel caso di m.a.e. processuale, per il quale invece l’art. 19, comma 1, lett. c), parifica le due posizioni, senza che vi sia alcuna ragione plausibile perché il residente possa scontare la pena nello Stato di esecuzione quando il m.a.e. è processuale, e non anche quando il m.a.e. è esecutivo. V’è da osservare che analoga questione è stata successivamente sollevata anche dalla Sezione Feriale di questa Corte, con la pronuncia del 1° settembre – 4 settembre 2009, n. 34213.

Testo Completo:
Ordinanza n. 33511 del 15 luglio 2009 – depositata il 27 agosto 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore L. Lanza)

PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE

PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Testo Completo:
Sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)

mercoledì 7 ottobre 2009

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - CONFEZIONATO MEDIANTE SPILLATURA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - CONFEZIONATO MEDIANTE SPILLATURA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale e sia confezionato mediante "spillatura" dell’intero ricorso di primo grado e del testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e non agevolando la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Testo Completo:
Sentenza n. 16628 del 17 luglio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza)

martedì 6 ottobre 2009

BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – SUSSISTENZA
Le cinque sentenze concernono i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative comminate dalla Consob in relazione alla diffusione di comunicati stampa emessi da due società, su richiesta della stessa Consob, in data 24 agosto 2005. Le SS.UU. hanno esaminato plurime questioni. Sotto il profilo sostanziale, rilevano le fattispecie in tema di market abuse, di cui agli art. 187-ter e 187-quinquies t.u.f. Sotto il profilo processuale, si segnala il riconoscimento della sussistenza, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 187-septies t.u.f., del litisconsorzio soltanto facoltativo tra i soggetti autori materiali delle violazioni anche ove essi abbiano commesso il fatto in concorso fra loro e le persone giuridiche chiamate a risponderne, vuoi quali responsabili solidali con i primi, ai sensi dell’art. 6 l. n. 689 del 1981, vuoi quali responsabili in proprio in forza dell’art. 187-quinquies t.u.f.

Testo Completo:
Sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

Testo Completo:
Sentenza n. 20936 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

Testo Completo:
Sentenza n. 20937 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

Testo Completo:
Sentenza n. 20938 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

Testo Completo:
Sentenza n. 20939 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INNANZI ALLA CONSOB - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INNANZI ALLA CONSOB - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE – LEGITTIMAZIONE AD OPPONENDUM - CONDIZIONI
Le sei sentenze riguardano i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative comminate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo all’attività di gestione collettiva del risparmio ed al servizio di negoziazione di strumenti finanziari, consistenti nelle obbligazioni “Cirio” ed “Argentina”. Le SS.UU. hanno esaminato plurime questioni, concernenti, fra l’altro, il diritto di accesso ed altri aspetti del procedimento innanzi alla Consob. In particolare, quanto alla legittimazione ad opponendum, nel giudizio di opposizione ex art. 195 t.u.f., la Corte superando l’orientamento delle sezioni semplici l’ha riconosciuta anche in capo alla persona fisica, destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, che può altresì spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio intrapreso dalla persona giuridica.

Testo Completo:
Sentenza n. 20929 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

Testo Completo:
Sentenza n. 20930 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

sabato 3 ottobre 2009

TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - FABBRICATI RURALI - ESENZIONE - PRESUPPOSTI

TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - FABBRICATI RURALI - ESENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di ICI, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 1- bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l. n. 14 del 2009 e 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 504 del 1992, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’esenzione dall’imposta è possibile solo qualora sia accertato in concreto il requisito della ruralità, accertamento questo che può essere condotto anche dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente.

Testo Completo:
Sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)

PROVE – CONSULENTE TECNICO – FACOLTA’ DI ASSISTERE ALL’ESAME TESTIMONIALE

PROVE – CONSULENTE TECNICO – FACOLTA’ DI ASSISTERE ALL’ESAME TESTIMONIALE
La Corte ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone. Se è vero che la lettura dell’art. 501, comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al testimone con conseguente impossibilità per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.

Testo Completo:
Sentenza n. 35702 udienza del 9/06/2009 - depositata il 16/09/2009(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore G. Mulliri)

STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – GIURISDIZIONE

STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – GIURISDIZIONE
La domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo ed appartenente alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall’art. 2 e 10 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Testo Completo:
Ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')

IMPUGNAZIONI - CONDANNA CONTUMACIALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - FATTISPECIE

IMPUGNAZIONI - CONDANNA CONTUMACIALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - FATTISPECIE
E’ illegittimo il mancato accoglimento della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando il comportamento omissivo del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato per proporre impugnazione, sia dovuto ad una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, sì da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui l’imputato aveva reiteratamente presentato all’ufficio matricola della Casa circondariale ove si trovava ristretto una dichiarazione di appello, riservando i motivi al difensore di fiducia che l’aveva assistito in primo grado).

Testo Completo:
Sentenza n. 35149 del 26 giugno 2009 - depositata il 10 settembre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Conti)