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martedì 20 ottobre 2009

PROCESSO CIVILE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EMESSO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA CAUTELARE E PROVVISORIA

PROCESSO CIVILE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EMESSO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA CAUTELARE E PROVVISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE
Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell'art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80 del 2005, e modificato dall'art. 18 della l. n. 52 del 2006, il tribunale dispone xc la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed é, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. nè la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività per l'esperimento del ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese.

Testo Completo:
Ordinanza n. 17266 del 23 luglio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)