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martedì 20 ottobre 2009

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA
La norma – applicabile “ratione temporis” al caso esaminato - dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989, secondo cui per i lavori di somma urgenza stabiliti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza, è applicabile non solo ai contratti di fornitura ma anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione e, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato; in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.

Testo Completo:
Sentenza n. 20763 del 28 settembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Segreto)