TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - FABBRICATI RURALI - ESENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di ICI, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 1- bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l. n. 14 del 2009 e 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 504 del 1992, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’esenzione dall’imposta è possibile solo qualora sia accertato in concreto il requisito della ruralità, accertamento questo che può essere condotto anche dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente.
Testo Completo:
Sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)
In tema di ICI, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 1- bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l. n. 14 del 2009 e 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 504 del 1992, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’esenzione dall’imposta è possibile solo qualora sia accertato in concreto il requisito della ruralità, accertamento questo che può essere condotto anche dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente.
Testo Completo:
Sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)