SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI TITOLI E VALORI IMMOBILIARI – VIOLAZIONI VALUTARIE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA APPLICARE IN CONCRETO – CRITERI
In tema di disciplina valutaria, ai fini della quantificazione della sanzione per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 del d.l. 28 giugno 1990 n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990 n. 227, in relazione all'importazione o esportazione di titoli e valori mobiliari, l'Amministrazione deve tener conto del valore reale e non del valore nominale del titolo, posto che l'art. 5 del decreto legge citato, modificato dall'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 2007 n. 125, nel determinare le modalità per applicare la corrispondente sanzione pecuniaria, stabilisce una necessaria e precisa correlazione tra l'importo trasferito e il controvalore espresso in venti milioni di lire che costituisce la franchigia stabilita dalla legge, al di sopra della quale si configura la violazione valutaria.
Testo Completo:
Sentenza n. 19290 del 7 settembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore G. A. Bursese)