MISURE DI PREVENZIONE – DELITTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 4 E 5, L. N. 1423/1956 – POSSESSO TELEFONO CELLULARE – SUSSISTENZA
Integra il delitto di cui all’art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall’ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare.
Testo Completo:
Sentenza n. 38514 del 1° settembre 2009 - depositata il 1° ottobre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore M. Cassano)
Integra il delitto di cui all’art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall’ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare.
Testo Completo:
Sentenza n. 38514 del 1° settembre 2009 - depositata il 1° ottobre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore M. Cassano)