GIUDICATO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - COMMISSARIO AD ACTA - POTERI - ESAME DELLE CONTESTAZIONI
In presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell'"an" che nel "quantum", resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi ad un'altra qualsivoglia autorità giurisdizionale; pertanto, ove il commissario "ad acta", nominato in sede di ottemperanza ad un giudicato amministrativo, abbia assunto i relativi provvedimenti, la decisione sulle relative contestazioni spetta, con lo strumento del reclamo, al giudice amministrativo.
Testo Completo:
Sentenza n. 20105 del 18 settembre 2009
(Terza Sezione Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)
In presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell'"an" che nel "quantum", resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi ad un'altra qualsivoglia autorità giurisdizionale; pertanto, ove il commissario "ad acta", nominato in sede di ottemperanza ad un giudicato amministrativo, abbia assunto i relativi provvedimenti, la decisione sulle relative contestazioni spetta, con lo strumento del reclamo, al giudice amministrativo.
Testo Completo:
Sentenza n. 20105 del 18 settembre 2009
(Terza Sezione Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)