Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

sabato 10 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 2, par. 1 e 2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” - quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modifìcando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l 'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l 'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l 'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l 'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

scarica pdf19598_09_2020 (1909 Kb) 

SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.


venerdì 9 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 IMPRESA ESCLUSA DA UNA GARA DI APPALTO - CENSURE MIRANTI A CONTESTARE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONCORRENTE - PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE PRECLUSIVA DELLA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE TALI CENSURE – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333118; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013. Fastweb, C­100/12, in relazione agli artt. l, par. 1 e 3, e 2 par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modifìcativa dalla direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall'impresa concorrente l'esclusione da una procedura di gara di appalto e l'aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l 'impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla “soglia di sbarramento” attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente ricorsi incidentali dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l'esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di precludere all'impresa il diritto di sottoporre all'esame del giudice ogni ragione di contestazione dell'esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

scarica pdf19598_09_2020 (1909 Kb)


 IMPRESA ESCLUSA DA UNA GARA DI APPALTO - CENSURE MIRANTI A CONTESTARE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONCORRENTE - PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE PRECLUSIVA DELLA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE TALI CENSURE – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE.


giovedì 8 ottobre 2020

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Presidente: G. Mammone

Estensore: F.M. Cirillo

scarica pdf19596_09_2020 (725 Kb)


Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.



mercoledì 7 ottobre 2020

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

- La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

- Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

- Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

- Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

- Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

- L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
 

Presidente: G. Mammone

Estensore: L. Nazzicone

scarica pdf19597_09_2020 (1686 Kb)



Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

martedì 6 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: U.L.C.G. Scotti

scarica pdf20104_09_2020 (696 Kb)


LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.


lunedì 5 ottobre 2020

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 - AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 

L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.

Presidente: A. Valitutti

Relatore: A. Fidanzia

scarica pdf19824_09_2020 (577 Kb)



AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.



giovedì 17 settembre 2020

Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro Num. 18950 Anno 2020

Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro Num. 18950 Anno 2020

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione di un determinato reddito.
Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.


giovedì 10 settembre 2020

Sentenza n. 25222/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 25222 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020 

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la Quinta sezione ha affermato che:

- la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente, ossia non definito, nel medesimo periodo;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.
 

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Caputo

scarica pdf25222_09_2020 (804 Kb)


Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.



Ordinanza 13275/2020

L'azione revocatoria ex art.2901, cod. civ., avviata per la tutela di un credito erariale nei confronti della costituzione di un fondo patrimoniale, è legittima anche in presenza di antecedente concessione di sequestro conservativo sui beni immobili, di costituzione del fondo in data antecedente alla conclusione della verifica fiscale, di contestazione giudiziaria del credito oggetto di tutela, nonché di altre garanzie patrimoniali a favore dell'Erario.
Cass., 1° luglio 2020, n.13275.




mercoledì 9 settembre 2020

Sentenza n. 25225/2020 - Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.

Sentenza n. 25225 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020

In tema di collaboratori di giustizia, la Quinta sezione ha affermato che la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Tudino

scarica pdf25225_09_2020 (861 Kb)


Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.