Sentenza n. 25222 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la Quinta sezione ha affermato che:
- la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente, ossia non definito, nel medesimo periodo;
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.
Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.