Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020
La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.
LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.