L'azione revocatoria ex art.2901, cod. civ., avviata per la tutela di un credito erariale nei confronti della costituzione di un fondo patrimoniale, è legittima anche in presenza di antecedente concessione di sequestro conservativo sui beni immobili, di costituzione del fondo in data antecedente alla conclusione della verifica fiscale, di contestazione giudiziaria del credito oggetto di tutela, nonché di altre garanzie patrimoniali a favore dell'Erario.
Cass., 1° luglio 2020, n.13275.