Sentenza n. 25225 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020
In tema di collaboratori di giustizia, la Quinta sezione ha affermato che la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.