Sentenza n. 19824 del 22/09/2020
L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.
AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.