La S.C. ha affermato che il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE
Sentenza n. 17082 ud. 05/12/2014 - deposito del 23/04/2015